MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1987 

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a  denominazione
di origine controllata «Alto Adige». (087A8093) 
(GU n.214 del 14-9-1987)

 
            IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  aprile  1975,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Alto Adige» ed e' stato approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  dicembre  1984,
con il quale  sono  state  apportate  modifiche  al  disciplinare  di
produzione dei suddetti vini; 
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del valore minimo dell'acidita' totale  per  il  vino  «Alto
Adige» Schiave (Vernatsch) previsto dall'art. 6 del  disciplinare  di
produzione; 
  Visto l'art. 6 sopra citato ed, in particolare, l'ultimo comma  che
prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  di
modificare il limite minimo dell'acidita' totale; 
  Ritenuta   l'opportunita',   in    relazione    alle    particolari
caratteristiche chimiche delle uve provenienti  dai  vitigni  di  cui
trattasi ed alle tecniche di  produzione  del  vino  in  discorso  di
accogliere la richiesta degli interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a  denominazione  di
origine controllata «Alto Adige» Schiave (Vernatsch)  previsto  nella
misura di 4,5 per mille dall'art. 6 del  disciplinare  di  produzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile  1975
e modificato con decreto del Presidente della Repubblica  5  novembre
1984, e' fissato nella misura di 4 per mille. 
  Roma, addi' 31 luglio 1987 
 
                                                Il Ministro: PANDOLFI 
 
                             ---------- 
 
                                NOTE 
 
  Note all'articolo unico: 
    Il D.P.R. 14 aprile  1975  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. 
  - Il D.P.R. 5 novembre 1984  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985.