Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva per la campagna 1987-88. (Provvedimento n. 27/1987) (087A8748)(GU n.229 del 1-10-1987)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidita' ed umidita', nonche' in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari; Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77; Visto il provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985, che modifica ed integra il soprarichiamato provvedimento; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Si confermano, per la campagna 1987-88, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dal provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 1985), salvo quanto disposto dal successivo punto 2). 2) Le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidita' delle sanse vergini di oliva verranno fissate, in ogni zona, non oltre due mesi dall'effettivo inizio della campagna olearia nella zona considerata. Roma, addi' 30 settembre 1987 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta Battaglia