REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1987, n. 49 

  Integrazione all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19,
concernente: "Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di
nuovi comuni e modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni
comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della
Costituzione".
(GU n.3 del 16-1-1988)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24
                         del 29 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  il  primo  comma  dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile
1980, n. 19, e' inserito il seguente comma:
   "Per popolazioni interessate si intendono:
     a)  nel  caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della
frazione  o  delle  frazioni  che  devono  essere  erette  in  comune
autonomo;
     b)  nel  caso  di fusione di comuni contermini: gli elettori dei
comuni interessati;
     c)  nel  caso  di  incorporazione  di  un  comune  in  un  altro
contermine: gli elettori dei comuni interessati;
     d) nel caso di distacco di una parte del territorio da un comune
con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio
da distaccare;
     e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune nel quale
viene incorporata parte del territorio contermine  di  altro  comune:
gli  elettori  insistenti  sul  territorio  oggetto di trasferimento,
ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da
trasferire non insistano elettori;
     f)  nel  caso  di  permuta  del territorio fra due o piu' comuni
contermini,  quando  manca  l'accordo  dei  comuni  interessati:  gli
elettori dei territori oggetto di permuta;
     g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori
del comune interessato.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 20 agosto 1987
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del commissario del Governo e' stato apposto l'11 agosto
1987.