Regolamento di esecuzione all'art. 35-bis, 13 comma della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.(GU n.3 del 16-1-1988)
Vista la legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche "Disciplina delle zone per insediamenti produttivi"; Visto in particolare l'art. 35-bis, 13 comma, della precitata legge provinciale; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3316 del 15 giugno 1987; Decreta: Viene abrogato l'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1986, n. 28. E' emanato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto il regolamento di esecuzione dell'art. 35-bis, 13 comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 7 settembre 1987 Il presidente: MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1987 Registro n. 15, foglio n. 82 ------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART.35-BIS 13 COMMA DELLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE Art. 1. 1. Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio in funzione della prevalente attivita' artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso, per le tabelle merceologiche stabilite dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, strettamente rispondenti alla gamma merceologica trattata con l'attivita' prevalente. 2. Nel caso di attivita' prevalente di commercio all'ingrosso il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio e' ammesso per le seguenti tabelle merceologiche: combustibili: tab. XIV/8 "combustibili esclusi quelli per trazione"; materiali edili: tab. XIV/16 e relative sottotabelle "materiale da costruzione legname-materiale per impianti igienico-sanitari"; prodotti per l'esercizio dell'agricoltura: tab. XIV/4 "prodotti per l'agricoltura"; automobili: tab. XIV/7/A "autoveicoli e rimorchi, autoradio"; macchine utensili: tab. XIII "macchine, attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli antincendio". 3. Nel caso di prevalente attivita' artigianale e/o industriale, qualora non sia possibile individuare la tabella merceologica di cui al secondo comma ovvero la tabella corrispondente abbia un contenuto di voci merceologiche troppo ampio rispetto agli articoli effettivamente trattati dall'azienda, si fa riferimento alla tabella merceologica XIV/37/A, indicando caso per caso singole e limitate voci merceologiche, strettamente omogenee con l'attivita' prevalente.