PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1987, n. 13 

Regolamento di esecuzione all'art. 35-bis, 13 comma della legge
provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.
(GU n.3 del 16-1-1988)

   Vista  la  legge  provinciale  20  agosto 1972, n. 15 e successive
modifiche "Disciplina delle zone per insediamenti produttivi";
   Visto  in  particolare  l'art.  35-bis, 13 comma, della precitata
legge provinciale;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 3316 del 15
giugno 1987;
 
                               Decreta:
 
   Viene  abrogato  l'art.  1 del decreto del Presidente della giunta
provinciale 10 dicembre 1986, n. 28.
   E'  emanato,  nel  testo  allegato  che  fa  parte  integrante del
presente decreto il regolamento di esecuzione dell'art.  35-bis,  13
comma,  della  legge  provinciale  20 agosto 1972, n. 15 e successive
modifiche.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 7 settembre 1987
                                               Il presidente: MAGNAGO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1987
Registro n. 15, foglio n. 82
                               -------
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART.35-BIS 13 COMMA DELLA LEGGE
   PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nelle  zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio
dell'autorizzazione amministrativa per il commercio al  dettaglio  in
funzione  della  prevalente  attivita'  artigianale, industriale o di
commercio all'ingrosso, per le tabelle merceologiche stabilite  dalla
giunta  provinciale, ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 24
ottobre 1978, n. 68, strettamente rispondenti alla gamma merceologica
trattata con l'attivita' prevalente.
   2.  Nel  caso di attivita' prevalente di commercio all'ingrosso il
rilascio  dell'autorizzazione  amministrativa  per  il  commercio  al
dettaglio e' ammesso per le seguenti tabelle merceologiche:
    combustibili:   tab.   XIV/8  "combustibili  esclusi  quelli  per
trazione";
    materiali  edili:  tab. XIV/16 e relative sottotabelle "materiale
da costruzione legname-materiale per impianti igienico-sanitari";
    prodotti  per  l'esercizio dell'agricoltura: tab. XIV/4 "prodotti
per l'agricoltura";
    automobili: tab. XIV/7/A "autoveicoli e rimorchi, autoradio";
    macchine  utensili:  tab. XIII "macchine, attrezzature e articoli
tecnici di ogni tipo e articoli antincendio".
   3.  Nel  caso di prevalente attivita' artigianale e/o industriale,
qualora non sia possibile individuare la tabella merceologica di  cui
al  secondo comma ovvero la tabella corrispondente abbia un contenuto
di  voci  merceologiche   troppo   ampio   rispetto   agli   articoli
effettivamente  trattati dall'azienda, si fa riferimento alla tabella
merceologica XIV/37/A, indicando caso per  caso  singole  e  limitate
voci merceologiche, strettamente omogenee con l'attivita' prevalente.