PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1987, n. 14 

  Integrazione al regolamento di attuazione della formazione dei
medici di base emanato con decreto del presidente della giunta
provinciale di Bolzano del 20 ottobre 1986, n. 20.
(GU n.3 del 16-1-1988)

   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 3750 del 7
luglio  1986,  che  approva  il  regolamento  di   attuazione   della
formazione dei medici di base.
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale di
Bolzano del 20 ottobre 1986, n. 20, "Regolamento di attuazione  della
formazione dei medici di base";
   Visto l'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 4146 del 13
luglio 1987 riguardante l'integrazione al regolamento  di  attuazione
della formazione dei medici di base;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  l'acclusa  integrazione  al regolamento di attuazione
della  formazione  dei  medici  di  base,  emanato  con  decreto  del
presidente  della  giunta provinciale di Bolzano del 20 ottobre 1986,
n. 20.
   Il  presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 7 settembre 1987
 
                        Il presidente: MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1987
Registro n. 15, foglio n. 83
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI MEDICI
   DI   BASE,   EMANATO  CON  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA
   PROVINCIALE DI BOLZANO DEL 20 OTTOBRE 1986, N. 20.
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il primo comma dell'art. 4 del regolamento e' integrato con la
seguente frase:
   "I  medici  di  base  in  formazione  possono  inoltre, in caso di
necessita', essere anche impegnati nel  servizio  di  guardia  medica
notturna  e festiva in forma attiva di cui all'art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833".