DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1987, n. 17 

Modificazioni  delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
(GU n.31 del 7-2-1987)
 
 Vigente al: 22-2-1987  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per
la   emanazione   di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento,  alla  riduzione  o  all'aumento dei prezzi medi di tali
prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale  prezzi  in  data  4  febbraio 1987, concernente la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1987;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  A  partire dal 7 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente   sovrimposta   di   confine   sui  seguenti  prodotti
petroliferi sono aumentate:
    a) da L. 80.730 a L. 81.190 per ettolitro, alla temperatura di 15
°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 8.073 a L. 8.119 per ettolitro, alla temperatura di 15
°C,   per   il   prodotto   denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente  il  contingente  annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VISENTINI,   Ministro   delle   finanze
                                GORIA, Ministro del tesoro
                              ROMITA,  Ministro  del bilancio e della
                                programmazione economica
                              ZANONE,  Ministro  dell'industria,  del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1987
  Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 16