LEGGE 6 febbraio 1987, n. 18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.(GU n.32 del 9-2-1987)
Vigente al: 9-2-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per cento"; al comma 2, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 2: al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalita' stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza". All'articolo 3: al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono aggiunte le seguenti: "ancorche' riferite ad esercizi precedenti al 1982,"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica". L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI