LEGGE 25 febbraio 1987, n. 50 

Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre  1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la
zona franca di Gorizia.
(GU n.49 del 28-2-1987)
 
 Vigente al: 28-2-1987  
 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante  proroga  del
regime agevolativo per la zona franca di Gorizia,  e'  convertito  in
legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo  per
la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1  dicembre  1948,  n.
1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n.  700,  prorogato  con
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   787,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986,  n.  45,  i  termini  da
questa ultima legge previsti sono  prorogati  al  31  dicembre  1987,
fatta  eccezione  del  termine  relativo  all'esenzione  dall'imposta
locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31
dicembre 1995 ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,  della  legge  29
gennaio 1986, n. 26"; 
      dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge  27  dicembre
1975, n. 700, e' sostituito dal seguente: 
      "Con deliberazione della  giunta  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai  sensi
dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle
tabelle  A  e  B  allegate  alla  presente  legge,  potranno   essere
modificati,   quantitativamente   e   qualitativamente,   anche   con
variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del  potenziale  valore
globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo
restando, come valore minimo garantito, quello delle  corrispondenti,
potenziali agevolazioni globali alla data  del  1  gennaio  1986.  La
variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara'  fatta  con  i  dati
acquisiti al 1 gennaio precedente.  La  deliberazione  e'  sottoposta
all'approvazione  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  con  il
Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con  l'estero,
che si esprimono entro 60 giorni  dalla  ricezione  della  richiesta.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  deliberazione  si   intende
approvata"". 
    2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                 ZANONE, Ministro dell'industria, del 
                                commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI