MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 ottobre 1987, n. 438 

Divieto di commercializzazione di caschi non omologati.
(GU n.253 del 29-10-1987)
 
 Vigente al: 13-11-1987  
 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  2  della  legge 11 gennaio 1986, n. 3 che demanda al
Ministro   dei   trasporti   di  stabilire  con  proprio  decreto  le
caratteristiche   tecniche   dei  caschi  protettivi  per  utenti  di
motoveicoli e conducenti di ciclomotori;
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1986 contenente la normativa
di omologazione dei detti caschi protettivi;
  Premesso  che  l'attuale  costruzione  dei  caschi e' soggetta alle
prescrizioni tecniche contenute negli allegati 1 e 2 al detto decreto
rispettivamente  per i caschi destinati agli utenti dei motoveicoli e
dei  ciclomotori  e per quelli destinati esclusivamente ai conducenti
di ciclomotori;
  Visto  il decreto 4 luglio 1986, che prevedeva che nella prima fase
di  applicazione  della  legge  succitata e fino ad esaurimento delle
scorte dei caschi omologati in base ai precedenti regolamenti emanati
dall'Ufficio  europeo  delle Nazioni Unite, Commissione economica per
l'Europa, ne fosse consentita l'utilizzazione;
  Considerato che e' terminato il primo periodo di applicazione della
stessa  legge  e  che e' trascorso un tempo congruo per l'esaurimento
delle scorte dei caschi suddetti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dal  1 gennaio 1988 la commercializzazione sul territorio nazionale
e'  ammessa  esclusivamente  per caschi di tipo approvato secondo gli
allegati  1  e  2  al  decreto  18  marzo  1986  e che prevedono come
contrassegno  di  omologazione il simbolo E, affiancato da un numero,
inscritto  in un cerchio e due serie di numeri di cui la prima munita
del   prefisso  02,  se  destinati  agli  utenti  dei  motoveicoli  e
ciclomotori, ovvero il simbolo DGM e due serie di numeri intramezzate
dalla sigla "CC", se destinati ai soli conducenti di ciclomotori.
  In  caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all'art. 4
della legge 11 gennaio 1986, n. 3.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 19 ottobre 1987

                        Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI