Divieto di commercializzazione di caschi non omologati.(GU n.253 del 29-10-1987)
Vigente al: 13-11-1987
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per utenti di motoveicoli e conducenti di ciclomotori; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1986 contenente la normativa di omologazione dei detti caschi protettivi; Premesso che l'attuale costruzione dei caschi e' soggetta alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati 1 e 2 al detto decreto rispettivamente per i caschi destinati agli utenti dei motoveicoli e dei ciclomotori e per quelli destinati esclusivamente ai conducenti di ciclomotori; Visto il decreto 4 luglio 1986, che prevedeva che nella prima fase di applicazione della legge succitata e fino ad esaurimento delle scorte dei caschi omologati in base ai precedenti regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, ne fosse consentita l'utilizzazione; Considerato che e' terminato il primo periodo di applicazione della stessa legge e che e' trascorso un tempo congruo per l'esaurimento delle scorte dei caschi suddetti; Decreta: Art. 1. Dal 1 gennaio 1988 la commercializzazione sul territorio nazionale e' ammessa esclusivamente per caschi di tipo approvato secondo gli allegati 1 e 2 al decreto 18 marzo 1986 e che prevedono come contrassegno di omologazione il simbolo E, affiancato da un numero, inscritto in un cerchio e due serie di numeri di cui la prima munita del prefisso 02, se destinati agli utenti dei motoveicoli e ciclomotori, ovvero il simbolo DGM e due serie di numeri intramezzate dalla sigla "CC", se destinati ai soli conducenti di ciclomotori. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 19 ottobre 1987 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI