MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 gennaio 1988, n. 1 

  Riscossione  -  Disciplina  dei rimborsi da effettuarsi ai
sensi degli articoli 38 e  41  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  602.  Erronea
utilizzazione dei modelli di attestazione di pagamento.
(GU n.49 del 29-2-1988)
 
 Vigente al: 29-2-1988  
 

  Con  circolare  n.  12  del 23 aprile 1986, questo Ministero ebbe a
disciplinare, fra l'altro, alla prima parte, lettera a), l'ipotesi in
cui il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi, abbia effettuato  il  versamento  d'imposta  utilizzando  un
erroneo  modello di attestazione di pagamento (IRPEF o IRPEG anziche'
ILOR o viceversa).
  In proposito e' stato chiarito che, in tale circostanza, gli uffici
finanziari dovevano provvedere al rimborso  delle  somme  versate  in
eccedenza  rispetto  al  dovuto, nonche' all'iscrizione a ruolo delle
imposte che risultavano non versate,  unitamente  agli  interessi  ed
alle  soprattasse  di  cui  agli  articoli  9  e  92  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  L'iscrizione  a  ruolo  di  dette  imposte e dei relativi accessori
traeva  giustificazione  dalla  considerazione  che   si   veniva   a
configurare,  nel  caso  di specie, una omissione, parziale o totale,
del versamento dell'imposta dovuta.
  Con  circolare  n.  13  del  23  giugno 1986, lo scrivente, sentita
l'Avvocatura generale  dello  Stato,  ha  ritenuto  che  non  debbono
considerarsi  omessi,  e  pertanto  non  sanzionabili,  i  versamenti
effettuati dalle aziende di credito  in  tesoreria,  ove  sia  errata
l'imputazione al capitolo di bilancio dello Stato.
  Al  riguardo,  e' stato chiesto di conoscere se le direttive di cui
alla  citata  circolare  n.  13  (illegittimita'  della  pretesa   di
rinnovazione  del  versamento  e  di  pagamento della penale) possano
essere estese  anche  all'ipotesi  in  cui  l'errata  imputazione  al
capitolo   di  bilancio  dello  Stato  sia  conseguenza  dell'erroneo
utilizzo, da parte del contribuente, dei modelli di versamento di cui
trattasi,  con  la conseguenza che non troverebbero applicazione, nei
casi di specie, le previsioni di cui al citato art.  92  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602.
  A   sostegno  di  tale  richiesta  e'  stato  osservato  che  nella
fattispecie non si verrebbe a verificare il presupposto  della  norma
sanzionatoria   di   cui   al  suindicato  art.  92,  atteso  che  il
contribuente  non   ha   indebitamente   trattenuto   nella   propria
disponibilita' le somme in questione oltre il termine stabilito dalla
legge per il versamento d'imposta essendo incorso invece in  un  mero
errore materiale all'atto del versamento stesso.
  Il  versamento  del  tributo  erroneamente  effettuato dal soggetto
passivo d'imposta  non  potrebbe  quindi  essere  considerato,  nella
circostanza,  omesso,  avendo  il  contribuente  di  fatto  adempiuto
all'obbligo di pagamento previsto dalla normativa vigente.
  Al  riguardo,  riesaminata  la  questione,  lo scrivente ritiene di
poter condividere il suesposto orientamento.
  Pertanto, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla citata
circolare n. 12 del 1986, gli uffici delle imposte  ed  i  centri  di
servizio, in presenza di un errore nella utilizzazione del modello di
versamento, qualora il contribuente abbia riportato correttamente gli
estremi  del  versamento nel campo relativo al tributo effettivamente
dovuto, non dovranno effettuare  alcun  intervento  sulla  scheda  di
liquidazione modello 152, confermando con apposito codice l'esattezza
dei dati esposti dal dichiarante.
  Se,  invece,  il  contribuente,  pur  allegando  l'attestazione  di
versamento,  non  ha  riportato  correttamente  i  relativi   estremi
nell'apposito  rigo,  l'intervento degli uffici dovra' consistere nel
riportare sul modello  152  gli  estremi  del  versamento  nel  campo
relativo all'imposta effettivamente dovuta, a prescindere dal modello
utilizzato ed apponendo il relativo codice di convalida.
  Per  le  situazioni pregresse, qualora a seguito della iscrizione a
ruolo  risulti  pendente  rituale  ricorso  avanti   le   commissioni
tributarie  ovvero  siano  pendenti  i  termini  per proporre ricorso
avverso l'iscrizione  medesima,  i  dipendenti  uffici,  al  fine  di
evitare  il  perdurare  di  un  inutile  contenzioso, precederanno ad
effettuare  lo  sgravio  delle  somme  iscritte  a  ruolo   (imposta,
soprattassa ed interessi), dandone comunicazione ai competenti organi
del contenzioso, sempreche' non sia gia' stato effettuato il rimborso
dell'imposta erroneamente versata.
  In quest'ultima ipotesi lo sgravio dovra' essere limitato alla sola
somma iscritta a ruolo a titolo di soprattassa ex art. 92 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602.
  Resta   inteso   che   per   i  versamenti  eseguiti  ad  esattoria
incompetente ovvero ad esattoria in luogo della sezione di  tesoreria
provinciale,  o  viceversa,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 602.
  La  presente  circolare  e'  stata  concordata  con  la  Ragioneria
generale dello Stato, ai  sensi  dell'art.  646  del  regolamento  di
contabilita' generale dello Stato.
  Le   intendenze   di   finanza,  che  unitamente  agli  ispettorati
compartimentali delle imposte dirette ed ai  centri  di  servizio  di
Roma  e  Milano  accuseranno  ricevuta  della presente alla Direzione
generale delle imposte dirette, trasmetteranno copia della  circolare
stessa  ai  dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette, con
carico di assicurarne l'adempimento.
                                              p. Il Ministro: MEROLLI