MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1988 

  Autorizzazione   alla   Padana  assicurazioni  S.p.a.,  in
Milano, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa
in vari rami danni.
(GU n.105 del 6-5-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la domanda in data 24 giugno 1987 della Padana assicurazioni
S.p.a., con sede legale in Milano, che gia' esercita le assicurazioni
e   la   riassicurazione,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  ad
estendere l'esercizio delle assicurazioni e  la  riassicurazione  nel
territorio della Repubblica;
  Vista  la  lettera  in data 6 novembre 1987, n. 720144 con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;
                               Decreta:
  La  Padana assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata
ad  estendere  nel  territorio  della  Repubblica  l'esercizio  delle
assicurazioni e delle riassicurazioni nei rami: malattia, incendio ed
elementi naturali, limitatamente al rischio energia  nucleare,  altri
danni  ai  beni,  limitatamente  ai  rischi  gia'  compresi  nei rami
bestiame, cristalli e films, r.c. generale, limitatamente al  rischio
energia  nucleare,  credito,  cauzione,  perdite  pecuniarie di vario
genere, limitatamente ai rischi gia'  compresi  nei  rami  pioggia  e
rischi d'impiego, tutela giudiziaria.
  L'esercizio  delle  riassicurazioni,  nei  rami credito e cauzione,
dovra' essere limitato agli affari italiani.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA