Autorizzazione alla Padana assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa in vari rami danni.(GU n.105 del 6-5-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la domanda in data 24 giugno 1987 della Padana assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, che gia' esercita le assicurazioni e la riassicurazione, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica; Vista la lettera in data 6 novembre 1987, n. 720144 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988; Decreta: La Padana assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nei rami: malattia, incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare, altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami bestiame, cristalli e films, r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami pioggia e rischi d'impiego, tutela giudiziaria. L'esercizio delle riassicurazioni, nei rami credito e cauzione, dovra' essere limitato agli affari italiani. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA