COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988 

  Finanziamento  di  interventi finalizzati alla sicurezza e
riqualificazione di strade provinciali.
(GU n.152 del 30-6-1988)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato"  (legge
finanziaria 1988);
  Visto  in  particolare  l'art. 17, comma 41, della citata legge che
autorizza il concorso dello Stato nella misura del  90%  della  spesa
ammissibile  risultante  dal progetto necessaria per l'esecuzione, da
parte delle province, di  opere  di  sistemazione,  ammodernamento  e
manutenzione  straordinaria  a  fini  di sicurezza e riqualificazione
delle strade provinciali;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  medesima  disposizione, per le
finalita' di cui sopra, le  province  sono  autorizzate  a  contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un complessivo importo
di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,  con  oneri
di  ammortamento,  valutato  in lire 50 miliardi nell'anno 1988 ed in
lire 100 miliardi a decorrere dal 1990 a carico  del  bilancio  dello
Stato;
  Visto  lo  stesso  art.  17,  comma  42, che prescrive che, per gli
interventi di cui sopra, i  relativi  progetti  siano  presentati  al
Ministero  dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo
sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresi', che
detti     criteri    prevedano,    in    particolare,    la    revoca
dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel  caso  in  cui  le
opere  relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un
anno dalla data di concessione del mutuo;
  Considerato   che   il   settore   degli  interventi  sulle  strade
provinciali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.
8/72 e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977
nonche' delle norme di  attuazione  degli  statuti  delle  regioni  a
statuto  speciale,  ricade  nelle  competenze  delle  amministrazioni
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  fissare  i  criteri di
ammissibilita' dei progetti ai fini della concessione  dei  mutui  da
parte della Cassa depositi e prestiti;
  Ritenuta,  in  particolare,  l'esigenza di stabilire i requisiti di
ammissibilita' dei progetti, gli obiettivi primari in base ai quali i
soggetti  interessati  formuleranno l'ordine di priorita' delle opere
da realizzare e da trasmettere  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,
nonche'  le  modalita'  ed i termini di presentazione degli elaborati
progettuali;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dei lavori pubblici n. 1419 del 31
maggio 1988 con la quale vengono evidenziate particolari esigenze  di
intervento in materia di strade provinciali;
  Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;
                              Delibera:
  1.  Possono  essere  ammessi  al  finanziamento di cui all'art. 17,
comma 41, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i progetti  di  opere  di
sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria finalizzati
alla sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali.
  Tali  interventi  debbono tendere al recupero delle caratteristiche
funzionali originali dei tratti stradali, anche attraverso interventi
integrativi  e  correttivi quali rafforzamento di pavimentazioni o di
opere  d'arte,  eliminazione  di  tratti  particolarmente  pericolosi
(eliminazione  di  passaggi  a  livello,  sistemazione  zone  franose
interessanti  i  tratti  predetti,  recupero  ed   aggiornamento   di
segnaletica)  che  non  alterino  le originarie caratteristiche delle
strade formalmente classificate provinciali.
  2.  L'ordine  di  priorita'  dovra' tener conto delle sottoelencate
tipologie d'intervento in ordine decrescente di rilevanza:
   interventi  volti  alla  eliminazione  di  tratti  particolarmente
pericolosi (cosiddetti  punti  neri,  passaggi  a  livello,  ecc.)  e
finalizzati  alla tutela della pubblica incolumita', comprensivi - se
necessario  -  anche  dell'aggiornamento   e   del   recupero   della
segnaletica stradale;
   interventi   tesi   a   facilitare  i  collegamenti  con  le  aree
interessate dai prossimi campionati mondiali del 1990;
   interventi   su   tratti   a   piu'  intenso  traffico  viario  da
individuarsi  attraverso  gli  indici  di   traffico   rilevati   dal
censimento espletato dalle regioni con il coordinamento del Ministero
dei lavori pubblici;
   interventi  su  tratti  di  strade  a  servizio  di bacini ad alta
densita' demografica;
   potenziamento  delle  strade  provinciali  in  aree non servite da
viabilita' alternativa o di collegamento;
   ogni  altro intervento di sistemazione, manutenzione straordinaria
e riqualificazione di strade provinciali.
  3.  Per  i  progetti  di  interventi le amministrazioni provinciali
devono aver acquisito tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta
e  le  pronunce  di  competenza di qualsiasi amministrazione statale,
regionale, locale o di altro ente pubblico,  previsti  dalle  vigenti
disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche.
  Dovranno  inoltre indicare la fonte dei mezzi finanziari occorrenti
per far fronte alla restante quota di  spesa  posta  a  loro  carico,
tenuto  presente che tale quota puo' essere anche coperta interamente
dal  mutuo  della  Cassa  depositi  e  prestiti  con  gli  oneri   di
ammortamento a carico del bilancio dell'ente mutuatario.
  4. Non saranno presi in considerazione, ai fini dell'autorizzazione
alla concessione del mutuo, i progetti che non risultino esecutivi  e
caratterizzati  da  un  livello di elaborazione tale da consentire la
consegna  dei  lavori  entro  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di
concessione del mutuo.
  5.  Gli  elaborati  progettuali  dovranno  essere presentati, entro
novanta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta  Ufficiale, contestualmente al Ministero dei lavori pubblici
- Direzione generale edilizia statale e servizi speciali  -  Roma,  e
alle regioni di rispettiva competenza.
  Entro  i  successivi  venti  giorni  da  detta  scadenza le regioni
competenti e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  dovranno
inviare  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  un elenco in cui siano
individuati in ordine di priorita',  sulla  base  dei  criteri  della
presente delibera, i progetti di cui si chiede il finanziamento nelle
rispettive circoscrizioni.
  In  caso  di inerzia da parte delle regioni il Ministero dei lavori
pubblici   provvedera'   direttamente   alla   individuazione   delle
priorita'.
  6.  Le  richieste di mutuo, a pena di decadenza, dovranno pervenire
alla Cassa depositi e  prestiti  con  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dei lavori pubblici
di ammissione ai benefici, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di
trasmissione.
  7.  Non  appena avvenuta la consegna dei lavori, le amministrazioni
provinciali e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  faranno
pervenire   al   Ministero   dei   lavori   pubblici  copia  conforme
all'originale del verbale di consegna dei lavori,  redatto  ai  sensi
delle vigenti disposizioni.
  Ove  la  consegna  dei  lavori  non  avesse  luogo  entro un anno a
decorrere dalla data del provvedimento di concessione del  mutuo,  il
Ministro   dei   lavori  pubblici  revochera'  l'autorizzazione  alla
concessione del mutuo dandone contestuale  comunicazione  alla  Cassa
depositi  e  prestiti.  Peraltro,  la  Cassa  depositi e prestiti non
provvedera' ad alcuna erogazione se non dopo la consegna dei  lavori.
  8.  La Cassa depositi e prestiti trasmettera' al Ministero l'elenco
dei progetti per i quali sono stati concessi i mutui.
  9.  Di  norma  le  economie  realizzate anche a seguito dei ribassi
d'asta, verranno  redistribuite  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici
unitamente alle somme resesi disponibili in conseguenza di revoche.
  Qualora  si  verificassero  esigenze  di  perizie  suppletive  e in
relazione al  progetto  gia'  appaltato  sussistessero  economie,  le
stesse  potranno  essere  utilizzate  per  il  finanziamento di dette
perizie.
   Roma, addi' 14 giugno 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI