Finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali.(GU n.152 del 30-6-1988)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988); Visto in particolare l'art. 17, comma 41, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto necessaria per l'esecuzione, da parte delle province, di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali; Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalita' di cui sopra, le province sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con oneri di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1990 a carico del bilancio dello Stato; Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che, per gli interventi di cui sopra, i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresi', che detti criteri prevedano, in particolare, la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo; Considerato che il settore degli interventi sulle strade provinciali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 8/72 e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 nonche' delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, ricade nelle competenze delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; Considerata, pertanto, la necessita' di fissare i criteri di ammissibilita' dei progetti ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; Ritenuta, in particolare, l'esigenza di stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, gli obiettivi primari in base ai quali i soggetti interessati formuleranno l'ordine di priorita' delle opere da realizzare e da trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali; Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1419 del 31 maggio 1988 con la quale vengono evidenziate particolari esigenze di intervento in materia di strade provinciali; Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici; Delibera: 1. Possono essere ammessi al finanziamento di cui all'art. 17, comma 41, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i progetti di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali. Tali interventi debbono tendere al recupero delle caratteristiche funzionali originali dei tratti stradali, anche attraverso interventi integrativi e correttivi quali rafforzamento di pavimentazioni o di opere d'arte, eliminazione di tratti particolarmente pericolosi (eliminazione di passaggi a livello, sistemazione zone franose interessanti i tratti predetti, recupero ed aggiornamento di segnaletica) che non alterino le originarie caratteristiche delle strade formalmente classificate provinciali. 2. L'ordine di priorita' dovra' tener conto delle sottoelencate tipologie d'intervento in ordine decrescente di rilevanza: interventi volti alla eliminazione di tratti particolarmente pericolosi (cosiddetti punti neri, passaggi a livello, ecc.) e finalizzati alla tutela della pubblica incolumita', comprensivi - se necessario - anche dell'aggiornamento e del recupero della segnaletica stradale; interventi tesi a facilitare i collegamenti con le aree interessate dai prossimi campionati mondiali del 1990; interventi su tratti a piu' intenso traffico viario da individuarsi attraverso gli indici di traffico rilevati dal censimento espletato dalle regioni con il coordinamento del Ministero dei lavori pubblici; interventi su tratti di strade a servizio di bacini ad alta densita' demografica; potenziamento delle strade provinciali in aree non servite da viabilita' alternativa o di collegamento; ogni altro intervento di sistemazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade provinciali. 3. Per i progetti di interventi le amministrazioni provinciali devono aver acquisito tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e le pronunce di competenza di qualsiasi amministrazione statale, regionale, locale o di altro ente pubblico, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche. Dovranno inoltre indicare la fonte dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla restante quota di spesa posta a loro carico, tenuto presente che tale quota puo' essere anche coperta interamente dal mutuo della Cassa depositi e prestiti con gli oneri di ammortamento a carico del bilancio dell'ente mutuatario. 4. Non saranno presi in considerazione, ai fini dell'autorizzazione alla concessione del mutuo, i progetti che non risultino esecutivi e caratterizzati da un livello di elaborazione tale da consentire la consegna dei lavori entro un anno a decorrere dalla data di concessione del mutuo. 5. Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, contestualmente al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali - Roma, e alle regioni di rispettiva competenza. Entro i successivi venti giorni da detta scadenza le regioni competenti e le province autonome di Trento e Bolzano, dovranno inviare al Ministero dei lavori pubblici un elenco in cui siano individuati in ordine di priorita', sulla base dei criteri della presente delibera, i progetti di cui si chiede il finanziamento nelle rispettive circoscrizioni. In caso di inerzia da parte delle regioni il Ministero dei lavori pubblici provvedera' direttamente alla individuazione delle priorita'. 6. Le richieste di mutuo, a pena di decadenza, dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dei lavori pubblici di ammissione ai benefici, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione. 7. Non appena avvenuta la consegna dei lavori, le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e Bolzano faranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici copia conforme all'originale del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove la consegna dei lavori non avesse luogo entro un anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del mutuo, il Ministro dei lavori pubblici revochera' l'autorizzazione alla concessione del mutuo dandone contestuale comunicazione alla Cassa depositi e prestiti. Peraltro, la Cassa depositi e prestiti non provvedera' ad alcuna erogazione se non dopo la consegna dei lavori. 8. La Cassa depositi e prestiti trasmettera' al Ministero l'elenco dei progetti per i quali sono stati concessi i mutui. 9. Di norma le economie realizzate anche a seguito dei ribassi d'asta, verranno redistribuite dal Ministro dei lavori pubblici unitamente alle somme resesi disponibili in conseguenza di revoche. Qualora si verificassero esigenze di perizie suppletive e in relazione al progetto gia' appaltato sussistessero economie, le stesse potranno essere utilizzate per il finanziamento di dette perizie. Roma, addi' 14 giugno 1988 Il Presidente delegato: FANFANI