Importazione ed esportazione di acqueviti.(GU n.170 del 21-7-1988)
Vigente al: 21-7-1988
1. L'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 (disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti), quale sostituito dall'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, prevede che le acqueviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita' e del commercio con l'estero. 2. A seguito della procedura di infrazione ex art. 169 del trattato CEE contro la Repubblica federale di Germania, la Corte di giustizia con sentenza del 20 febbraio 1979 (causa n. 120/78) ha stabilito il principio che un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve poter circolare liberamente anche negli altri Stati. La stessa Corte ha sottolineato che le disposizioni nazionali che sottopongono a particolari oneri i prodotti provenienti dagli altri Stati membri sono suscettibili di creare ostacoli agli scambi infracomunitari e quindi costituiscono una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, come tale vietata dall'art. 30 del trattato. 3. La norma suddetta risulta percio' in contrasto con l'art. 30 e seguenti del trattato di Roma, in quanto obbliga gli operatori degli altri Paesi a produrre acqueviti in conformita' alle norme nazionali italiane e le autorita' di tali Paesi a certificarne la conformita'. 4. Ora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 19 aprile 1985 ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto interno incompatibili con esso, anche con riferimento alle norme del trattato ogni qualvolta queste, siccome interpretate dalla Corte di giustizia, soddisfino al requisito dell'immediata applicabilita'. E poiche' la Corte di giustizia ha affermato, per analoghe situazioni, che disposizioni consimili non si giustificano neppure con la necessita' di soddisfare esigenze imperative di tutela dei consumatori o di lealta' delle transazioni commerciali, si deve necessariamente ritenere inoperante la disposizione del citato art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, in attesa di un riordino legislativo della materia. 5. Le acqueviti fabbricate negli altri Paesi della Comunita' economica europea in conformita' alle norme ivi vigenti ovvero commercializzate negli stessi possono, pertanto, essere destinate al mercato italiano senza essere accompagnate dal certificato di conformita' di cui al citato art. 12 della legge n. 1559/1951. 6. Viene altresi' evidenziato che, per la preparazione delle acqueviti ottenute da frutti di sottobosco, quali autorizzate con il decreto ministeriale 23 gennaio 1987, negli altri Stati membri, per esigenze tecnologiche e di mercato, viene utilizzata una quantita' di alcool agricolo non superiore a 15 litri per 100 chilogrammi di frutta prima della fermentazione. Nella vigente legislazione italiana il problema non e' stato regolamentato in considerazione del fatto che la produzione di tali acqueviti ha avuto sempre scarsa importanza per l'Italia; peraltro non si puo' sostenere che, per tale motivo, sia vietato un trattamento preliminare necessario alla produzione di tali acqueviti. Dovendo quindi essere ammesso il commercio delle acqueviti prodotte negli altri Stati membri, con l'impiego di una quantita' massima di 15 litri di alcool in 100 chilogrammi di frutta prima della fermentazione si ritiene che tale possibilita' debba sussistere anche per l'industria italiana che non puo' essere messa in una situazione di discriminazione nei confronti dell'industria degli altri Stati membri. 7. Devono inoltre ritenersi inoperanti le disposizioni di etichettatura contenute nel regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23. Pertanto, possono essere riportate, alternativamente, le indicazioni del produttore ovvero del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella CEE e relativa sede, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 322, con il quale e' stata attuata la direttiva CEE 79/112 concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicita'. Eventuali esigenze di natura fiscale possono essere soddisfatte mediante l'indicazione della licenza UTIF. 8. Per uniformita' di trattamento, anche le acqueviti nazionali destinate ad altri Stati membri prodotte in difformita' alla vigente legislazione italiana, ma in conformita' alle norme vigenti nei Paesi destinatari, non necessitano di alcuna particolare autorizzazione. Le aziende interessate, pertanto, che intendono avvalersi di tale facolta' sono tenute solo a darne comunicazione all'Ufficio UTIF competente per territorio al fine della predisposizione delle eventuali opportune misure di controllo e di vigilanza. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla data della presente, non dara' seguito alle richieste di autorizzazioni al riguardo. Si prega, pertanto, il Ministero delle finanze di voler impartire le conseguenti necessarie istruzioni ai competenti uffici e compartimenti doganali. Il Ministro: BATTAGLIA