MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

                    Sospensione della riscossione
        di imposte dirette erariali dovute da alcune societa'
(GU n.266 del 12-11-1988)

   Con decreto ministeriale 10 ottobre 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 81.298.000, dovuto dalla S.r.l. DMP Electronics, con
sede  in  Teramo,  e'  stata  sospesa  ai  sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Teramo,  nel provvedimento di
esecuzione,  determinera'  l'ammontare  degli  interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
 
   Con decreto ministeriale 10 ottobre 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 105.943.334, dovuto dalla S.p.a.  Sad  Plastic,  con
sede  in  Teramo,  e'  stata  sospesa  ai  sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Teramo,  nel provvedimento di
esecuzione,  determinera'  l'ammontare  degli  interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.