REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 52 

  Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
(GU n.12 del 19-3-1988)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 49
                        del 22 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   I  termini  previsti dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62,
per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e  dal
24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 18 dicembre 1987
 
                                MELIS