REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 62 

  Deroga alle procedure e competenze della legge regionale 17
dicembre 1982, n. 57, recante: "Interventi contributivi e creditizi a
favore delle aziende agricole singole od associate della regione
Lazio danneggiate da eccezionali calamita' naturali od avversita'
atmosferiche".
(GU n.15 del 9-4-1988)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1
                         del 9 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  funzioni  attribuite  ai  comuni  dalla legge regionale 17
dicembre 1982, n. 57, sono svolte,  temporaneamente  e  limitatamente
alle  domande  relative alle avversita' atmosferiche verificatesi nei
giorni 22 e 29 ottobre 1987 in  provincia  di  Viterbo,  dal  settore
decentrato dell'agricoltura competente per territorio.
   2.  Le  domande  di  concessione  delle provvidenze previste dalla
legge regionale n. 57 del 1982, relative  alle  suddette  avversita',
vanno  inoltrate, nei termini all'uopo fissati dalla stessa legge, al
settore decentrato dell'agricoltura di  Viterbo,  il  quale  provvede
alla  loro istruttoria alla trasmissione agli istituti di credito dei
nulla-osta, alla concessione dei  prestiti  agevolati,  nonche'  alla
emissione  di decreti di concessione e di liquidazione dei contributi
in conto capitale.
   3.  Alla  concessione  e  contestuale  liquidazione  del  concorso
regionale negli interessi sui prestiti agevolati si provvede  con  le
modalita'  di  cui all'art. 13 della citata legge regionale n. 57 del
1982.
   4.   La   giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
permanente dell'agricoltura, provvede a ripartire tra gli istituti di
credito i fondi per la concessione dei prestiti agevolati.
   5. Con provvedimento della giunta regionale saranno accreditati al
settore  decentrato  dell'agricoltura  di  Viterbo  i  fondi  per  la
concessione dei contributi in conto capitale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 31 dicembre 1987
 
                                LANDI
 
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  Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge  10  febbraio
1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.