Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22: "Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: 'Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile'".(GU n.15 del 9-4-1988)
(Pubblicata nel bollettino ufficiale della regione lazio n. 1 del 9 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'espressione "trattamento giuridico" contenuta nell'articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22, deve essere interpretata nel senso che i giovani i quali hanno superato l'esame di idoneita' di cui al primo comma ed hanno acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali sono equiparati, con decorrenza dalla data dell'esame e fino all'immissione nei ruoli, ai dipendenti di ruolo della Regione anche ai fini della partecipazione ai concorsi speciali per l'avanzamento di carriera previsti dalle norme contrattuali. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 31 dicembre 1987 LANDI ------------------------------------------------------- Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.