REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 63 

  Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno 1984, n.
22: "Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente:
'Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti
ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile'".
(GU n.15 del 9-4-1988)

    (Pubblicata nel bollettino ufficiale della regione lazio n. 1
                         del 9 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'espressione  "trattamento giuridico" contenuta nell'articolo
unico della legge  regionale  6  giugno  1984,  n.  22,  deve  essere
interpretata  nel  senso che i giovani i quali hanno superato l'esame
di idoneita' di cui al primo comma  ed  hanno  acquisito  il  diritto
all'inquadramento nei ruoli regionali sono equiparati, con decorrenza
dalla data dell'esame e fino all'immissione nei ruoli, ai  dipendenti
di ruolo della Regione anche ai fini della partecipazione ai concorsi
speciali  per  l'avanzamento  di  carriera   previsti   dalle   norme
contrattuali.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 31 dicembre 1987
 
                                LANDI
 
      -------------------------------------------------------
  Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge  10  febbraio
1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.