REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1988, n. 1 

  Modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9
giugno 1978, n. 28, "Pesca" emanato con decreto del presidente della
giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6.
(GU n.15 del 9-4-1988)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 53 del decreto del presidente della regione 31 agosto
1972, n. 670;
   Vista la legge provinciale sulla pesca del 9 giugno 1978, n. 28;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 24
gennaio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;
   Vista la delibera della giunta provinciale n. 7640 del 14 dicembre
1987;
 
                               Decreta:
 
   Sono  emanate le modifiche al regolamento di esecuzione alla legge
provinciale 9 giugno 1978, n. 28, nel testo  allegato  che  fa  parte
integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 13 gennaio 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1988.
Registro n. 2, foglio n. 34.
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO D'ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE
   9 GIUGNO 1978, N. 28: "PESCA", EMANATO CON D.P.G.P. 24 GENNAIO
   1979, N. 6
 
                            Articolo unico
 
   L'elenco dei periodi di divieto e delle misure minime, allegato al
regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9  giugno  1978,  n.
28,  emanato  con  decreto del presidente della giunta provinciale 24
gennaio 1979, n. 6, e modificato con  decreto  del  presidente  della
giunta  provinciale  11  maggio  1981, n. 14, nonche' del decreto del
presidente della giunta provinciale  1  dicembre  1983,  n.  29,  e'
sostituito dal seguente:
 
                                                           Misura
                           Periodo di divieto              minima
                                   ---                       --
 
SPECIE PREGIATE
Trota marmorata      dal 1/10 alla 2a domenica di febbraio     30 cm
Trota fario          dal 1/10 alla 2a domenica di febbraio     25 cm
Trota lacustre       dal 1/10 alla 2a domenica di febbraio     27 cm
Trota iridea         dal 1/1/0 alla 2a domenica di febbraio    25 cm
Salmerino alpino e
di fontana           dal 1/10 alla 2a domenica di febbraio     25 cm
Temolo               dal 1/12 al 20 aprile                     30 cm
Coregone             dal 15/11 alla 1a domenica di aprile      27 cm
ALTRE SPECIE
Carpa                dal 1/6 al 30/6                           30 cm
Tinca                dal 1/6 al 30/6                           20 cm
Barbo                dal 1/6 al 30/6                           20 cm
Luccio               dal 15/2 alla 1a domenica di aprile       40 cm
Luccioperca          dal 15/2 al 30/4                          45 cm
Pesce persico        dal 1/4 al 30/4                           15 cm
Anguilla             nessun periodo di divieto                 40 cm
   Le  precisazioni  riportate  a  calce  dell'elenco di cui al primo
comma sono sostituite dalle seguenti:
   "Per le specie pregiate il limite di cattura e' fissato in quattro
esemplari. Per tutte le altre specie  i  limiti  di  cattura  vengono
stabiliti dall'acquicoltore.
   Dal  1  ottobre  al  30 novembre e' consentita la pesca al temolo
esclusivamente nelle acque indicate dall'ufficio".