REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 60 

  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10/79: "Norme
urbanistiche transitorie relative alle zone agricole"
(GU n.17 del 23-4-1988)

                 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                            Articolo unico
 
   Il  secondo  comma  dell'art.  2 della legge regionale 19 febbraio
1979, n.  10  "Norme  urbanistiche  transitorie  relative  alle  zone
agricole" e' cosi' modificato:
   "Il  piano previsto dal precedente comma non e' necessario qualora
la indispensabilita' di nuove costruzioni  risulti  da  un  piano  di
sviluppo  aziendale  o  interaziendale  di cui alla legge regionale 7
settembre 1977 n. 71 o da un piano di miglioramento aziendale di  cui
al regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985".
 
   Il terzo comma del'art. 2 della medesima legge gia' modificato con
la legge regionale 1 agosto 1981, n. 63, e' cosi' modificato:
   "Al  fine  di  dimostrare la necessita' di nuove costruzioni ed il
numero di abitazioni da realizzare per gli addetti alla  agricoltura,
alla domanda di concessione edilizia presentata al comune e' allegato
il piano aziendale di cui  al  precedente  comma  o  quello  previsto
dall'art.  17  della  legge  regionale  1  agosto  1981,  n.  63  di
disciplina  delle  agevolazioni  finanziarie  regionali  nel  settore
dell'agricoltura  o  in  mancanza il piano di utilizzazione di cui al
primo comma corredato  dal  parere  dell'associazione  intercomunale,
sentito  il  comitato  consultivo  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale sopra menzionata. Successive al 31 dicembre 1981 mantengono
valore  i  pareri  espressi anteriormente a tale data dal comitato di
cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71".
 
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 29 dicembre 1987
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 17
novembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  19
dicembre 1987.