REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 16 

  Inquadramento nella IV qualifica funzionale di alcuni profili
relativi al personale del ruolo I.DI.S.U. (Istituto per il diritto
allo studio universitario).
(GU n.29 del 16-7-1988)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 10
                          del 9 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  personale  degli  I.DI.S.U.  (Istituti per il diritto allo
studio universitario) di terzo livello al quale  e'  gia'  attribuito
alla data di entrata in vigore della presente legge, con atto formale
esecutivo,  il  profilo  di  addetto  e/o  operatore  ai  servizi  di
ristorazione  collettiva,  aiuto  cuoco  ed  aiuto  macellaio, verra'
attribuita ai sensi dell'art. 4, sedicesimo  comma,  della  legge  11
luglio  1980, n. 312, la quarta qualifica funzionale al compimento di
anni cinque dall'attribuzione del profilo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 25 marzo 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del commissario del Governo e' stato apposto il 19 marzo
1988.