REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1988, n. 13 

  Rifinanziamento legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, relativa ad
interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio
sociale.
(GU n.29 del 16-7-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 50
                          del 2 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 46, sono autorizzati tre  limiti  di  impegno,  della
durata  massima  di  venti  anni  dell'importo  di  lire  800 milioni
dall'anno 1988 all'anno 2007, di  lire  100  milioni  dall'anno  1989
all'anno  2008  e  di  lire  450 milioni dall'anno 1990 all'anno 2009
comportanti una spesa complessiva di lire 27.000 milioni.
   2.   La   misura  dei  contributi  costanti  pluriennali  indicata
dall'art. 2 della  legge  regionale  31  maggio  1980,  n.  46,  gia'
stabilita  nella  misura massima del 7 per cento della spesa indicata
nel piano esecutivo annuale di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  12
della  stessa  legge,  redatto  sulla  base del nuovo piano triennale
1988-1990 predisposto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale  n.
46/80.
   3.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di
spesa di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue:
     a)   all'onere   di   lire   800  milioni  e  lire  900  milioni
rispettivamente per  gli  anni  1988  e  1989  si  provvede  mediante
utilizzazione  della  quota parte dello stanziamento ascritto ai fini
del bilancio pluriennale 1987/1989  adottato  con  l'art.  104  della
legge  regionale  18  maggio  1987, n. 24, a carico del cap. 5100201,
elenco n. 2, partita 8;
     b)  all'onere  di  lire  1.350 milioni per l'anno 1990, mediante
impiego di quota  parte  delle  risorse  finanziarie  spettanti  alla
Regione  a  titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei
piani regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge  16  maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
   4.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per l'applicazione della presente legge saranno iscritte:
     a)  per l'anno 1988, a carico del cap. 412201 da istituire nello
stato di previsione della spesa del bilancio di detto  anno,  con  la
denominazione  "Contributi  costanti  per  la durata massima di venti
anni a favore degli enti locali, sui  mutui  da  essi  contratti  per
l'acquisizione  di strutture destinate allo svolgimento della pratica
sportiva" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire  800
milioni;
     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
   5.  Il  presidente  della  giunta  regionale, con proprio decreto,
pronuncia la decadenza dalle provvidenze di cui alla presente  legge,
qualora   i   destinatari  delle  stesse  non  abbiano  osservato  le
prescrizioni stabilite nei relativi provvedimenti di concessione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 22 aprile 1988.
 
                                MASSI