Rifinanziamento legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, relativa ad interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale.(GU n.29 del 16-7-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 50 del 2 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, sono autorizzati tre limiti di impegno, della durata massima di venti anni dell'importo di lire 800 milioni dall'anno 1988 all'anno 2007, di lire 100 milioni dall'anno 1989 all'anno 2008 e di lire 450 milioni dall'anno 1990 all'anno 2009 comportanti una spesa complessiva di lire 27.000 milioni. 2. La misura dei contributi costanti pluriennali indicata dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, gia' stabilita nella misura massima del 7 per cento della spesa indicata nel piano esecutivo annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della stessa legge, redatto sulla base del nuovo piano triennale 1988-1990 predisposto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 46/80. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue: a) all'onere di lire 800 milioni e lire 900 milioni rispettivamente per gli anni 1988 e 1989 si provvede mediante utilizzazione della quota parte dello stanziamento ascritto ai fini del bilancio pluriennale 1987/1989 adottato con l'art. 104 della legge regionale 18 maggio 1987, n. 24, a carico del cap. 5100201, elenco n. 2, partita 8; b) all'onere di lire 1.350 milioni per l'anno 1990, mediante impiego di quota parte delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge saranno iscritte: a) per l'anno 1988, a carico del cap. 412201 da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione "Contributi costanti per la durata massima di venti anni a favore degli enti locali, sui mutui da essi contratti per l'acquisizione di strutture destinate allo svolgimento della pratica sportiva" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 800 milioni; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 5. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, pronuncia la decadenza dalle provvidenze di cui alla presente legge, qualora i destinatari delle stesse non abbiano osservato le prescrizioni stabilite nei relativi provvedimenti di concessione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 22 aprile 1988. MASSI