REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1988, n. 8 

  Modificazione del regolamento sulla concessione dell'assistenza
creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.
(GU n.36 del 3-9-1988)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                 (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 17 maggio 1988)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,  concernente  l'approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
   Visto  in  particolare  l'art.  53  del  sopraccitato  decreto del
Presidente della Repubblica n. 670/1972 che demanda l'emanazione  dei
regolamenti al presidente della giunta provinciale;
   Vista  la  legge  provinciale  12  agosto  1951, n. 1, concernente
l'assistenza creditizia all'artigianato;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 27
gennaio 1976, n. 6, modificato con i decreti del 29 novembre 1977, n.
55,  del  19  dicembre 1978, n. 26, del 16 febbraio 1982, n. 3, del 4
giugno 1982, n. 10, e del 5 ottobre 1987, n. 20;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 1151 del 7
marzo 1988;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  il  presente  regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento  relativo  alla  concessione  dell'assistenza  creditizia
all'artigianato,  decreto  del presidente della giunta provinciale 27
gennaio 1976, n. 6 e successive modifiche.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 13 aprile 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1988
Registro n. 7, foglio n. 192
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MODIFICAZIONE   DEL  REGOLAMENTO  SULLA  CONCESSIONE  DELL'ASSISTENZA
CREDITIZIA ALL'ARTIGIANATO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
 
                            Articolo unico
 
   L'art.  6  del  decreto del presidente della giunta provinciale 27
gennaio 1976, n. 6 e successive modifiche e' sostituito dal seguente:
   "Il  contributo  interessi  di  cui  al  precedente  art.  3 viene
concesso sui prestiti accordati dai seguenti istituti  di  credito  o
loro filiali od agenzie:
    Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano;
    Banca Popolare di Bolzano;
    Banca Popolare di Merano;
    Banca Popolare di Bressanone;
    Casse  Rurali  della  provincia di Bolzano e "Raiffeisen-Zentrale
Sudtirol" Bolzano, rappresentate dalla soc. coop.  "Raiffeisenverband
Sudtirol", Bolzano;
    Banca di Trento e Bolzano;
    Mediocredito   Trentino   -  Alto  Adige  anche  in  qualita'  di
intermediarie di istituti nazionali di credito speciale;
    Istituto di Credito Fondiario della regione Trentino-Alto Adige".