REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1988, n. 18 

  Contributi nelle spese di gestione del Consorzio regionale tra gli
istituti autonomi per le case popolari delle Marche.
(GU n.41 del 8-10-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 65
                         dell'8 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al consorzio regionale tra gli istituti autonomi case popolari
e' concesso un contributo straordinario a titolo  di  concorso  nelle
spese  di gestione pari a L. 30.000.000 per l'anno 1988; per gli anni
successivi la misura del contrubuto sara' stabilita  annualmente  con
la  legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art. 25
della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.
   2.  Alla  copertura  degli oneri per l'applicazione della presente
legge si provvede nel modo che segue:
     a)  all'onere di L. 30.000.000, relativo all'anno 1988, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto  a  carico  del
cap.  5100101  dello stato di previsione della spesa del bilancio per
il  detto  anno,  all'uopo  utilizzando  quota  parte   dell'apposito
accantonamento  denominato  "Contributi  nelle  spese di gestione del
consorzio degli IACP delle Marche" partita n. 3, elenco n. 1;
     b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di
una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione  a
titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per effetto del comma 1 sono iscritte:
     a)  per l'anno 1988, a carico del cap. 2213105 che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno,
con la denominazione "Contributo straordinario al consorzio regionale
tra gli istituti autonomi per le case popolari, a titolo di  concorso
nelle  spese  di  gestione"  e con lo stanziamento di competenza e di
cassa di L. 30.000.000;
     b)   per   gli   anni   successivi,   a   carico   dei  capitoli
corrispondenti.
   4.  Gli  stanziamenti  di  competenza  e di cassa del cap. 5100101
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 sono  ridotti
di L. 30.000.000.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 5 giugno 1988
 
                                MASSI