Provvedimenti provvisori di modifica e istituzione degli ambiti territoriali protetti di cui alla legge regionale 29 marzo 1983, n. 8, in attesa dell'approvazione del piano faunistico venatorio.(GU n.43 del 22-10-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 85 del 19 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO SENZA MODIFICAZIONI CON LA MAGGIORANZA PREVISTA DAL QUARTO COMMA DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NE' QUELLA DI MERITO DAVANTI ALLE CAMERE NEL TERMINE PREVISTO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale previsto dall'art. 4 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8, le province possono revocare i provvedimenti di istituzione delle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 8, venute a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non si riduca la superficie complessivamente destinata alla protezione e produzione della fauna. 2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma primo le province possono costituire gli istituti previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 anche in assenza del piano di cui all'art. 4 della citata legge nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 14 luglio 1988 MASSI