REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 36 

  Proroga di alcuni termini fissati dall'art. 13 della legge
regionale 30 aprile 1985, n. 40 modificata ed integrata con legge
regionale 12 maggio 1987, n. 24 recante: "Nuove norme per lo sviluppo
delle attivita' produttive in Valnerina".
(GU n.53 del 31-12-1988)

       (Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Relativamente  alle  domande  presentate ai sensi dell'art. 10
della legge regionale 30  aprile  1985,  n.  40,  fermo  restando  il
termine  ultimo  per  la  loro  presentazione,  sono  prorogati al 15
settembre e al  30  novembre  1988  rispettivamente  il  termine  per
l'invio  da parte degli interessati della documentazione prevista per
l'istruttoria delle domande medesime e quello per la formazione della
graduatoria.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 30 agosto 1988
 
                              MANDARINI