Ulteriore proroga di termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987. (Ordinanza n. 1678/FPC).(GU n.81 del 7-4-1989)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987; n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987; n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1988 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1988, con la quale, da ultimo sono stati prorogati i benefici della sospensione di tutti i termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987; Vista l'ordinanza n. 1627/FPC del 30 dicembre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1989, con la quale sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 1989 i termini per i versamenti da parte dei sostituti di imposta in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988; Viste le note del 20 marzo 1989, n. 889, del 23 marzo 1989 e n. 1368/MC del 16 marzo 1989 con le quali rispettivamente la camera di commercio, industria ed artigianato di Sondrio, l'unione artigiani della provincia di Sondrio e l'unione industriali della medesima provincia rappresentano la necessita' di una ulteriore definitiva proroga dei termini per i versamenti da parte dei sostituti d'imposta attualmente scadenti al 31 marzo 1989 (secondo semestre 1988), 30 giugno 1989 (primo semestre 1988) e 17 luglio 1989 (secondo semestre 1987) ai sensi delle ordinanze n. 1509/FPC del 20 luglio 1988, n. 1627/FPC del 30 dicembre 1988 e n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 sopracitate, per evitare negative ripercussioni nell'economia della provincia, nelle more della definizione dei rapporti fiscali e contributivi pendenti da attuarsi con la emananda legge organica di ricostruzione e sviluppo; Considerato che nel territorio della provincia di Sondrio permangono tuttora negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria; Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina; Sentito il Ministero delle finanze; Ravvisata la necessita' di concedere la richiesta proroga; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico I termini per i versamenti, da parte dei sostituti d'imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 18 luglio 1988 ed il 31 dicembre 1988, sospesi fino al 31 marzo 1989 ai sensi dell'art. 3 della ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 maggio 1989. I termini per i versamenti da parte dei sostituti d'imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, sospesi fino al 30 giugno 1989 ai sensi dell'articolo unico della ordinanza n. 1627/FPC del 30 dicembre 1988 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 agosto 1989. I termini per i versamenti da parte dei sostituti d'imposta, in scadenza entro il 31 dicembre 1987, sospesi fino al 17 luglio 1989, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 1316/F/PC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 ottobre 1989. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 marzo 1989 Il Ministro: LATTANZIO