DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.(GU n.93 del 21-4-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1024, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 57 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in "tecnologia, architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo". Scuola di specializzazione in "tecnologia, architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo" Art. 58. - La scuola di specializzazione in "tecnologia, architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo" ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione tecnologica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea e di far conseguire una approfondita conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per nuovi interventi edilizi e per il risanamento di quartieri degradati nelle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo. La scuola rilascia il titolo di specialista in "tecnologia dell'architettura e della citta' per le aree urbane dei Paesi in via di sviluppo". La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centottanta ore di insegnamento e duecentoquaranta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totoale di quaranta specializzandi. Il consiglio della scuola puo' decidere di anno in anno di variare il numero dei posti e la eventuale percentuale di specializzandi stranieri che possono essere accettati, secondo la normativa generale delle scuole di specializzazione. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di architettura e di ingegneria e i dipartimenti del Politecnico di Torino. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria. Le discipline fondamentali di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: area della tecnologia: tecnologia dell'architettura; bioclimatologia; area della progettazione: progettazione architettonica. 2 Anno: area delle tecniche produttive: tecniche ed organizzazione della produzione; area della progettazione: architettura a basso costo; area urbanistica: progettazione urbanistica a piccola scala. Le altre discipline che potranno essere attivate nella scuola saranno scelte fra quelle comprese nell'elenco delle discipline opzionali che segue: area della tecnologia: tecnologia dei materiali da costruzione; problemi speciali di tecnologia dell'architettura; tecniche di controllo ambientale; impianti negli edifici; architettura solare; tecnologie appropriate; area delle tecniche produttive: produzione industriale, semindustriale e artigianale; l'industrializzazione edilizia nei Paesi in via di sviluppo; normative e controllo di qualita'; autocostruzione degli edifici e dei componenti edilizi; note di economia edilizia; area della progettazione: problemi speciali di progettazione architettonica; progettazione di componenti e sistemi edilizi; progettazione bioclimatica; progettare per l'autocostruzione; area urbanistica: l'urbanizzazione dei Paesi in via di sviluppo; le citta' di domani; la pianificazione dei suoli; tecnologie della citta'; area della sociologia; sociologia dell'abitare; sociologia urbana; culture e architettura; lo sviluppo delle comunita'; scienza, tecnologia e cambiamenti sociali; area storica: storia dell'abitazione; storia della citta' e del territorio; elementi di conservazione dei beni storico-artistici, delle citta' e del territorio; storia delle tecnologie edilizie non industrializzate. Lo specializzando e' tenuto complessivamente a seguire almeno dodici insegnamenti; essi dovranno essere non meno di sei e non piu' di otto per ciascun anno di corso, sulla base di un piano di formazione presentato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. I corsi sono semestrali. Nel preparare il piano di formazione, lo specializzando potra' attingere le discipline opzionali fra quelle attivate nella scuola, tenendo presente che ogni piano dovra' contenere almeno tre discipline dall'area della tecnologia: due discipline dall'area delle tecniche produttive; tre discipline dall'area progettuale; due discipline dall'area urbanistica; una disciplina dall'area della sociologia; una disciplina dall'area storica. Le attivita' pratiche consistono in esercitazioni e ricerche di tipo tecnologico, costruttivo e progettuale su problemi specifici delle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo. Il consiglio della scuola potra' sostituire parte di queste attivita' pratiche con soggiorni di studio all'estero o con lavori di ricerca svolti in Paesi in via di sviluppo. Il Politecnico, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Per l'ammissione alla scuola, i candidati dovranno sostenere un esame e, in relazione al numero dei posti disponibili, trovarsi in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base dei risultati; le modalita' ed i programmi di tale esame verranno precisati nel bando di concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalla normativa generale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1989 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 320