DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988 

  Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.
(GU n.93 del 21-4-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  ottobre  1973,  n.  1145,   e
modificato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 ottobre
1981, n. 1024, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  57 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi e'  aggiunto  il  seguente  nuovo  articolo
relativo   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
"tecnologia, architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo".
              Scuola di specializzazione in "tecnologia,
         architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo"
  Art.   58.   -   La  scuola  di  specializzazione  in  "tecnologia,
architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo" ha  lo  scopo  di
condurre  ad  una  specifica preparazione tecnologica e professionale
integrativa di quella fornita dai corsi di laurea e di far conseguire
una approfondita conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per
nuovi interventi edilizi e per il risanamento di quartieri  degradati
nelle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo.
  La   scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  "tecnologia
dell'architettura e della citta' per le aree urbane dei Paesi in  via
di sviluppo".
  La  scuola  ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede
almeno centottanta ore di  insegnamento  e  duecentoquaranta  ore  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totoale  di  quaranta
specializzandi.
  Il  consiglio della scuola puo' decidere di anno in anno di variare
il numero dei posti e  la  eventuale  percentuale  di  specializzandi
stranieri che possono essere accettati, secondo la normativa generale
delle scuole di specializzazione.
  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono al funzionamento
della scuola  le  facolta'  di  architettura  e  di  ingegneria  e  i
dipartimenti  del  Politecnico di Torino. Nel manifesto annuale degli
studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria.
  Le discipline fondamentali di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   area della tecnologia:
    tecnologia dell'architettura;
    bioclimatologia;
   area della progettazione:
    progettazione architettonica.
 2› Anno:
   area delle tecniche produttive:
    tecniche ed organizzazione della produzione;
   area della progettazione:
    architettura a basso costo;
   area urbanistica:
    progettazione urbanistica a piccola scala.
  Le  altre  discipline  che  potranno  essere  attivate nella scuola
saranno scelte  fra  quelle  comprese  nell'elenco  delle  discipline
opzionali che segue:
   area della tecnologia:
    tecnologia dei materiali da costruzione;
    problemi speciali di tecnologia dell'architettura;
    tecniche di controllo ambientale;
    impianti negli edifici;
    architettura solare;
    tecnologie appropriate;
   area delle tecniche produttive:
    produzione industriale, semindustriale e artigianale;
    l'industrializzazione edilizia nei Paesi in via di sviluppo;
    normative e controllo di qualita';
    autocostruzione degli edifici e dei componenti edilizi;
    note di economia edilizia;
   area della progettazione:
    problemi speciali di progettazione architettonica;
    progettazione di componenti e sistemi edilizi;
    progettazione bioclimatica;
    progettare per l'autocostruzione;
   area urbanistica:
    l'urbanizzazione dei Paesi in via di sviluppo;
    le citta' di domani;
    la pianificazione dei suoli;
    tecnologie della citta';
   area della sociologia;
    sociologia dell'abitare;
    sociologia urbana;
    culture e architettura;
    lo sviluppo delle comunita';
    scienza, tecnologia e cambiamenti sociali;
   area storica:
    storia dell'abitazione;
    storia della citta' e del territorio;
    elementi  di  conservazione  dei  beni  storico-artistici,  delle
citta' e del territorio;
    storia delle tecnologie edilizie non industrializzate.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  complessivamente  a  seguire almeno
dodici insegnamenti; essi dovranno essere non meno di sei e non  piu'
di  otto  per  ciascun  anno  di  corso,  sulla  base  di un piano di
formazione presentato all'inizio  del  primo  anno  e  approvato  dal
consiglio della scuola. I corsi sono semestrali.
  Nel  preparare  il  piano  di  formazione, lo specializzando potra'
attingere le discipline opzionali fra quelle attivate  nella  scuola,
tenendo   presente   che  ogni  piano  dovra'  contenere  almeno  tre
discipline dall'area della tecnologia: due discipline dall'area delle
tecniche   produttive;  tre  discipline  dall'area  progettuale;  due
discipline dall'area  urbanistica;  una  disciplina  dall'area  della
sociologia; una disciplina dall'area storica.
  Le  attivita'  pratiche  consistono  in esercitazioni e ricerche di
tipo tecnologico, costruttivo e  progettuale  su  problemi  specifici
delle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo.
  Il  consiglio  della  scuola  potra'  sostituire  parte  di  queste
attivita' pratiche con soggiorni di studio all'estero o con lavori di
ricerca svolti in Paesi in via di sviluppo.
  Il  Politecnico, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce
convenzioni  con  enti  pubblici   o   privati   con   finalita'   di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Per  l'ammissione  alla  scuola,  i candidati dovranno sostenere un
esame e, in relazione al numero dei posti  disponibili,  trovarsi  in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base dei risultati;
le modalita' ed i programmi di  tale  esame  verranno  precisati  nel
bando  di  concorso  di  ammissione,  secondo  quanto  previsto dalla
normativa generale.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1989
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 320