MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 aprile 1989 

  Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per contributi  ed  accessori  di
legge  dovuti  dai  datori  di  lavoro  agli enti gestori di forme di
previdenza ed assistenza obbligatoria.
(GU n.97 del 27-4-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  29  luglio 1981, n. 402, convertito nella
legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme  per  il  contenimento
della  spesa  previdenziale  e  l'adeguamento delle contribuzioni, il
quale all'art. 13  dispone  che  l'interesse  di  differimento  e  di
dilazione  per  la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed
accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti  gestori  di
forme  di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per  i  casi  di
piu'  favorevole  trattamento,  maggiorato  di  cinque punti, e sara'
determinato con decreto del Ministro del tesoro di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data
di emanazione del decreto stesso;
  Visto  il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, il quale all'art. 2,
comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art.
13  e'  elevata  da  8,50  a  12  punti,  con  effetto  dalla data di
pubblicazione del relativo decreto ministeriale;
  Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in
bianco utilizzabili in conto corrente e'  fissato  nella  misura  del
14%;
                               Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito nella legge 26  settembre  1981,  n.  537  e
dell'art.  2,  comma  12,  del  decreto-legge  28 marzo 1989, n. 110,
l'interesse di differimento e di dilazione  per  la  regolarizzazione
rateale  dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai
datori  di  lavoro  agli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 26,00 per cento a
partire dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
   Roma, addi' 22 aprile 1989
                                             Il Ministro del tesoro
                                                     AMATO
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
       FORMICA