Autorizzazione ad esperire misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia.(GU n.124 del 30-5-1989)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'atto in data 23 marzo 1989, con il quale la societa' a responsabilita' limitata Partfin, in persona del suo legale rappresentante, ha chiesto di essere autorizzata a procedere ad esecuzione di sequestro conservativo sui beni mobili e immobili, navi, crediti, titoli e valori della Repubblica araba libica popolare socialista, esistenti in Italia, in virtu' di crediti vantati nei confronti di detto Stato; Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Tripoli (v., al riguardo, la nota del Ministero degli affari esteri in data 9 marzo 1989, richiamata da quella in data 2 maggio 1989) risulta che, pur non esistendo nello Stato libico leggi nazionali che disciplinino la materia della esecuzione su beni di Stati esteri, e' inimmaginabile, in punto di fatto, che una decisione in proposito venga assunta senza l'intervento diretto dell'autorita' amministrativa; che la situazione cosi' rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilita' e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pur assoggettate alla previa valutazione dell'Amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e lo Stato libico esiste la condizione di reciprocita' prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263; Attesa la inopportunita' di autorizzare la societa' istante ad esperire misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia, in considerazione della probabile compromissione dei rapporti esistenti fra l'Italia e il detto Stato, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri con nota del 23 gennaio 1989, richiamata da quella del 2 maggio successivo; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e lo Stato libico - Repubblica araba libica popolare socialista, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la societa' Partfin ad esperire misure cautelari su beni dello Stato libico in Italia. Roma, addi' 23 maggio 1989 Il Ministro: VASSALLI