Autorizzazione al Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario di miglioramento all'intero territorio nazionale.(GU n.142 del 20-6-1989)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge "1760" e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneita' dell'Istituto a svolgere la propria attivita' nel piu' vasto ambito territoriale; Visto il decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa; Vista l'istanza avanzata dal Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, diretta ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, l'autorizzazione ad ampliare la propria competenza territoriale nello specifico settore; Accertata l'idoneita' dell'Istituto istante a svolgere la propria attivita' istituzionale nel piu' vasto ambito territoriale; Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; Decreta: Il Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, ferma restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data del presente decreto, e' autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attivita' all'intero territorio nazionale, nel limite di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operativita' istituzionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 giugno 1989 Il Ministro: AMATO