MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1989 

  Rideterminazione  delle  misure  della  indennita'  di  bilinguismo
dovuta al  personale  dei  vari  comparti  del  pubblico  impiego  in
servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta.
(GU n.193 del 19-8-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.  150,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  267,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.  269,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1987,  n.  568,
con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987
- al personale della polizia di Stato  e  a  quello  appartenente  ai
comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti
locali, delle aziende,  del  servizio  sanitario  nazionale  e  delle
istituzioni  e  degli  enti  di ricerca e sperimentazione in servizio
nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita'
di  bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura
e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella
regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
maggio 1988,  n.  287,  concernente:  "Norme  per  la  corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio  presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione
autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta";
  Visto  l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che,  oltre  ad  articolare  le  misure  dell'indennita'  di
bilinguismo  tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa
va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale  alle  variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente,
cio' in analogia a  quanto  previsto  per  l'indennita'  speciale  di
seconda  lingua  dovuta  al  personale in servizio nella provincia di
Bolzano o presso  uffici  sedenti  in  Trento  ed  aventi  competenza
regionale;
  Considerato   che,   con  decreto  ministeriale  29  ottobre  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  283  del  2
dicembre   1988,   si   e'   provveduto  a  rideterminare  le  misure
dell'indennita'  speciale  di  seconda  lingua  a  decorrere  dal   5
settembre 1988;
                               Decreta:
  A  decorrere  dal  5  settembre  1988  le misure dell'indennita' di
bilinguismo  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287,
sono rideterminate come segue:
   1a fascia da L. 241.965 a L. 265.677;
   2a fascia da L. 201.638 a L. 221.398;
   3a fascia da L. 161.310 a L. 177.118;
   4a fascia da L. 145.179 a L. 159.406.
  Il  presente  decreto  sara' comunicato alla corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 14 luglio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla corte dei conti, addi' 25 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 280