MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 28 agosto 1989 

  Autorizzazione  alla  Cassa di risparmio di Roma ad avvalersi della
facolta' di fotoriproduzione sostitutiva di  cui  all'art.  25  della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  per i documenti contabili di cassa
prodotti a partire dal 1› gennaio 1989.
(GU n.222 del 22-9-1989)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva  dei
documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979   con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  delle  pellicole  destinate  alla   fotoriproduzione
sostitutiva  dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la  richiesta  della  Cassa di risparmio di Roma n. 2 del 16
febbraio 1989;
  Considerato  che gli atti e i documenti oggetto della richiesta non
sono  compresi  nelle  categorie   escluse   dalla   fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  Cassa  di  risparmio  di Roma e' autorizzata ad avvalersi della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per  i
documenti  decorrenti  dal  1›  gennaio  1989  che  costituiscono  la
categoria "Documenti contabili di cassa" e che sono identificati come
di seguito indicato:
MA01300/0;  MA02830/6;  MA07992/5;  ME00010/6;  ME00011/4; ME00020/3;
ME00021/1, ME00030/0;  ME00031/8;  ME00060/1;  ME00061/9;  ME00070/8;
ME00071/6;  ME00080/5;  ME00081/3;  ME00111/0;  ME00112/8; ME00231/0;
ME00232/8; ME00500/9;  ME00510/6;  ME02180/1;  ME02190/8;  ME02200/1;
MR01011/8;  ME02230/2;  ME02220/5;  ME02210/8;  MR01090/6; MR01311/6;
MR01311/6; MR10201/2;  MR01361/1;  MR01560/6;  MR05010/0;  MR05100/9;
MR05110/6;  MR05120/3;  MR06731/9;  MR06732/7;  MR06741/6; MR06743/2;
MR06744/0; MR08791/1;  MR08792/9;  MR08870/5;  MR08890/9;  MR09611/4;
MR09882/3;  MR09620/3;  MR10871/7;  MR11060/9;  MR07940/5; MG00020/9;
MR01051/6; MR01070/2; MR01080/9; MR10371/7; MR12750/9; MR11511/2;
libretti di deposito per estinzioni, annullamenti e rinnovi;
tagliando  richiesta  e  consegna  assegni;  certificati di deposito;
elaborati meccanografici pagamento stipendi e lettera di  accompagno;
foglio  giornale  del  carifast;  Bancomat-Foglio  di  fondo;  avviso
pagamento  effetti;   tabulato   partite   contabili   centralizzate;
documentazione  per  bollette,  fitti, IRPEF, ILOR, IVA e rate mutui;
mandati e reversali di pagamento per servizi di tesoreria.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione  sostitutiva  possono   essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 agosto 1989
                                               Il Ministro: FACCHIANO