Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad avvalersi della facolta' di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti contabili di cassa prodotti a partire dal 1 gennaio 1989.(GU n.222 del 22-9-1989)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche delle pellicole destinate alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Roma n. 2 del 16 febbraio 1989; Considerato che gli atti e i documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974; Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Sentito il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico La Cassa di risparmio di Roma e' autorizzata ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1 gennaio 1989 che costituiscono la categoria "Documenti contabili di cassa" e che sono identificati come di seguito indicato: MA01300/0; MA02830/6; MA07992/5; ME00010/6; ME00011/4; ME00020/3; ME00021/1, ME00030/0; ME00031/8; ME00060/1; ME00061/9; ME00070/8; ME00071/6; ME00080/5; ME00081/3; ME00111/0; ME00112/8; ME00231/0; ME00232/8; ME00500/9; ME00510/6; ME02180/1; ME02190/8; ME02200/1; MR01011/8; ME02230/2; ME02220/5; ME02210/8; MR01090/6; MR01311/6; MR01311/6; MR10201/2; MR01361/1; MR01560/6; MR05010/0; MR05100/9; MR05110/6; MR05120/3; MR06731/9; MR06732/7; MR06741/6; MR06743/2; MR06744/0; MR08791/1; MR08792/9; MR08870/5; MR08890/9; MR09611/4; MR09882/3; MR09620/3; MR10871/7; MR11060/9; MR07940/5; MG00020/9; MR01051/6; MR01070/2; MR01080/9; MR10371/7; MR12750/9; MR11511/2; libretti di deposito per estinzioni, annullamenti e rinnovi; tagliando richiesta e consegna assegni; certificati di deposito; elaborati meccanografici pagamento stipendi e lettera di accompagno; foglio giornale del carifast; Bancomat-Foglio di fondo; avviso pagamento effetti; tabulato partite contabili centralizzate; documentazione per bollette, fitti, IRPEF, ILOR, IVA e rate mutui; mandati e reversali di pagamento per servizi di tesoreria. Le modalita' di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 agosto 1989 Il Ministro: FACCHIANO