MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

      Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali
                        dovute da due societa'
(GU n.250 del 25-10-1989)

   Con  decreto  ministeriale  del  21 luglio 1989 la riscossione del
carico tributario di L.  312.178.000  dovuto  dalla  societa'  S.r.l.
"Ventilazione  industriale  Cusano"  e'  stata  sospesa  ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere dalla data del decreto stesso.
   L'intendenza  di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque,  dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto ministeriale del 18 settembre 1989 la riscossione del
carico tributario di L. 420.846.000 dovuto  dalla  societa'  Sbordoni
nuova ceramica S.p.a., e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.
   L'intendenza  di  finanza  di Roma nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque,  dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.