Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano(GU n.250 del 25-10-1989)
Al paragrafo 29 dell'istruzione per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano del 13 dicembre 1961 e' aggiunto il seguente paragrafo: "(Paragrafo) 29-bis. In occasione, peraltro, di operazioni di accertamento di un rilevante numero di unita' immobiliari urbane, nonche' di revisione del classamento, l'amministrazione puo' procedere alla pubblicazione degli atti con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1970 che approva l'istruzione provvisoria per l'attuazione dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679". Per opportuna conoscenza si trascrive il testo dell'istruzione provvisoria per l'attuazione dell'art. 10 (verificazioni in interi comuni) della legge 1 ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, allegata al decreto ministeriale 20 luglio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1970: "Istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a completamento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969. (Paragrafo) 1. I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni con le verificazioni ordinarie, o con quelle straordinarie di interi comuni disposte d'ufficio, sono pubblicati a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali che con manifesto ne da' preventiva notizia almeno quindici giorni prima. Il manifesto dev'essere affisso all'albo comunale e rimanervi continuamente fino a quando la pubblicazione degli atti non abbia avuto termine; deve anche essere affisso per lo stesso periodo nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali. (Paragrafo) 2. La pubblicazione degli atti ha luogo di regola nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, mediante l'esibizione ai possessori ineressati della copia dei documenti (note di variazione mod. 14 e simili) che contengono, con le motivazioni, i risultati delle variazioni accertate. La pubblicazione ha la durata di trenta giorni consecutivi. Il locale destinato dal sindaco per la pubblicazione restera' aperto nelle ore da questi stabilite; tuttavia, nel caso vi siano pochi possessori o si verifichino altre circostanze particolari, il sindaco puo' limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana nell'ambito dei trenta fissati dalla legge. La pubblicazione delle variazioni interessanti i comuni capoluogo di provincia e la consultazione degli altri atti di cui al primo comma del paragrafo 2, puo' avvenire nei locali dello stesso ufficio tecnico erariale anziche' in quelli del comune. (Paragrafo) 3. Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi, e' consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, di consultare gratuitamente gli atti del nuovo catasto terreni, del comune censuario relativo, presso l'ufficio tecnico erariale, per desumere ulteriori ragguagli sulla trattazione dei beni anzidetti. I possessori devono dimostrare all'ufficio la loro qualita' di aventi diritto ai beni predetti; se risultano regolarmente intestati in catasto, e' sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento; in caso contrario dovra' essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualita' di possessori. Fra i documenti pubblici di cui sopra, sono compresi gli atti di notorieta' o le dichiarazioni sostitutive degli stessi, compilate ai sensi della legge 4 gennaio 1986, n. 15 (articoli 4 e 20). I possessori interessati devono inoltre riferire all'ufficio tecnico erariale il numero della nota di variazione consultata durante la pubblicazione (primo comma del (Paragrafo) 2) e quello della denuncia di variazione a suo tempo presentata, se non accolta. I possessori possono delegare a procuratori od incaricati di consultare in loro vece gli atti presso l'ufficio tecnico erariale come previsto al precedente primo comma. Il mandato puo' risultare anche da lettera, con firma autenticata dal sindaco, da consegnare all'ufficio all'atto della consultazione. (Paragrafo) 4. Ove dalla consultazione degli atti presso il comune o presso l'ufficio tecnico erariale i possessori traggono motivo per reclamare avverso le decisioni adottate dall'ufficio in conseguenza delle verificazioni, possono produrre motivato ricorso alla commissione censuaria comunale, tramite l'ufficio tecnico erariale, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di chiusura della pubblicazione, effettuata per trenta giorni consecutivi, secondo il disposto del (Paragrafo) 2. Qualora invece trattisi di errori materiali, l'ufficio procede alla rettifica senza inoltrare i ricorsi alla commissione. Se la rettifica puo' essere subito apportata, non necessita alcuna notifica quando l'interessato assiste alla correzione; diversamente gli viene notificata al correzione stessa non appena questa sia stata eseguita. I possessori possono delegare procuratori od incaricati, nominati secondo le modalita' previste dal (Paragrafo) 3, ultimo comma, a presentare in loro vece osservazioni o reclami".