REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1989, n. 56 

  Modifica  dell'art.  25 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1
relativa a disciplina delle strutture  ricettive  extra  alberghiere.
Proroga scadenza.
(GU n.21 del 2-6-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  termine  di  scadenza  per  l'adeguamento  degli ostelli della
gioventu' ai requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale  10
gennaio  1987,  n.  1  viene  prorogato, con la presente legge, al 31
dicembre 1990.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 30 agosto 1989
 
                               BENELLI
             (incaricato con DPGR 24 agosto 1982, n. 92)
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25
luglio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  23
agosto 1989.