MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1 febbraio 2008 

Rideterminazione  delle  tariffe  minime per i lavori di facchinaggio
nel territorio della provincia di Isernia.
(GU n.42 del 19-2-2008)

                            IL DIRIGENTE
          della Direzione provinciale del lavoro di Isernia
  Visto   l'art.   4,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342  che  attribuisce  agli  uffici
provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione, oggi direzioni
provinciali  del  lavoro,  le  funzioni  amministrative in materia di
determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
in  precedenza  esercitate  dalle  soppresse  competenti  commissioni
provinciali;
  Viste  le  circolari  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC
del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;
  Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 4/2000;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare le tariffe minime per i
lavoro di facchinaggio da applicare nella provincia di Isernia;
  Viste  le  tariffe minime di facchinaggio in vigore nelle limitrofe
provincie  di  Frosinone e Chieti e considerati, altresi', gli indici
ISTAT del costo della vita;
  Sentite  le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori gia'
rappresentate    nella    disciolta    Commissione   provinciale   di
facchinaggio,   cosi'  come  indicato  nella  circolare  ministeriale
V/25157/70-DOC  del  2  febbraio  1995,  nonche'  quelle associazioni
divenute   maggiormente   rappresentative,  nella  apposita  riunione
tenutasi il 25 gennaio 2008.
                              Decreta:
  Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della
provincia di Isernia vengono cosi' rideterminate:
    I. Tariffa oraria: Euro14,50;
    II. Maggiorazioni:
      a. lavoro notturno: 30%;
      b. lavoro festivo diurno: 40%;
      c. lavoro festivo notturno: 50%.
    III. Straordinario:
      a. feriale diurno: 15%;
      b. feriale notturno: 20%;
      c. festivo diurno: 20%;
      d. festivo notturno: 20%.
  Le  tariffe  sopra indicate hanno validita' biennale con decorrenza
1° gennaio 2008.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Isernia, 1° febbraio 2008
                                                 Il dirigente: Parisi