MINISTERO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DIRETTIVA 6 dicembre 2007, n. 8 

Principi   di   valutazione   dei   comportamenti   nelle   pubbliche
amministrazioni - responsabilita' disciplinare.
(GU n.41 del 18-2-2008)
 
 Vigente al: 18-2-2008  
 

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alle  amministrazioni dello Stato anche
                              ad ordinamento autonomo
                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              Segretario generale
                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              Segretario generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del Segretario generale
                              Alle Agenzie
                              All'ARAN
                              Alla  Scuola  superiore  della pubblica
                              amministrazione - Roma
                              Agli   Enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)
                              Agli  Enti  pubblici  (ex  art.  70 del
                              decreto legislativo n. 165/01)
                              Agli   Enti   di   ricerca  (tramite  i
                              Ministeri vigilanti)
                              Alle Istituzioni universitarie (tramite
                              il       Ministero      dell'istruzione
                              dell'Universita' e della ricerca)
                              Alle   Camere  di  commercio  industria
                              agricoltura  e  artigianato (tramite il
                              Ministero dello sviluppo economico)
                              Alle  Aziende  del  Servizio  sanitario
                              nazionale
                              Ai Nuclei di valutazione
                              Agli Organi di controllo interno
                                e, per conoscenza
                              Alla  Conferenza  dei  presidenti delle
                              Regioni
                              All'ANCI
                              All'UPI
                              Alla CRUI
                              All'UNIONCAMERE
1. Premessa.
  L'attribuzione  all'area  dirigenziale  del  ruolo e dei poteri del
datore  di  lavoro, impone una continua ed attenta disamina in merito
alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture,
sia  sotto  il  profilo  dell'esatto  adempimento  delle prescrizioni
contrattuali che della conformita' alle regole deontologiche previste
per  i dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro
che agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non
il  semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa
adesione   ai   valori   che   sormontano  l'azione  delle  pubbliche
amministrazioni.
  Le  amministrazioni devono infatti perseguire l'interesse pubblico,
garantendo ai cittadini, nel contempo, modalita' di comunicazioni che
assicurino  la comprensibilita' e l'affidabilita' degli atteggiamenti
e  dichiarazioni  di  ogni  addetto.  Si  ricorda che con decreto del
Ministro  della  funzione  pubblica  del  28 novembre  2000, e' stato
approvato  il  Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e che e' stata successivamente adottata, dallo stesso
Ministro  la  circolare 12 luglio 2001, n. 2198 inerente le norme sul
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Le  prescrizioni contenute nel Codice di comportamento tratteggiano
i  principi  cui  i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono
conformarsi  non solo in occasione dell'adempimento della prestazione
lavorativa,  ma  anche  con riguardo ai contatti sociali. Il suddetto
codice,  infatti,  pone  degli  specifici  vincoli con riferimento ai
rapporti  con  il pubblico (art. 11 del Codice) nonche' alle condotte
da mantenere nella vita sociale (art. 9).
  E'  opportuno  ricordare  che  tutte  le prescrizioni contenute nel
Codice di condotta assumono, oltre che un valore etico, uno specifico
rilievo  giuridico, atteso che e' sulla base dello stesso che possono
essere comminate le sanzioni di piu' tenute afflittivita'.
2.  La  valutazione  delle  condotte  dei  dipendenti delle pubbliche
       amministrazioni alla luce del Codice di comportamento.
  Con  riferimento  alle  sanzioni  del  rimprovero verbale o scritto
(censura)   o   della   multa  di  importo  pari  a  quattro  ore  di
retribuzione,  i  contratti  collettivi associano, generalmente, tale
misura alla «a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
tema  di  assenze  per  malattia,  nonche'  dell'orario di lavoro; b)
condotta   non  conforme  ai  principi  di  correttezza  verso  altri
dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei
locali  e  dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in
relazione   alle  sue  responsabilita',  debba  espletare  azione  di
vigilanza; d)  inosservanza  delle  norme  in  materia di prevenzione
degli  infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato    un    pregiudizio    al   servizio   o   agli   interessi
dell'amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite
personali  disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel
rispetto  di  quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970,
n.  300;  f) insufficiente rendimento» (cosi' l'art. 13 del Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo al personale del comparto
ministeri  per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003).
  I  dirigenti  delle  varie  strutture  destinatarie  della presente
direttiva  sono  tenuti  a  verificare che le condotte dei dipendenti
siano  conformi  a  tali indicazioni. In particolare, l'«inosservanza
delle disposizioni di servizio», presuppone che i dirigenti assegnino
specifiche responsabilita' in capo ai dipendenti.
  L'art.  11  del  Codice  di  comportamento  prescrive  che  ciascun
«dipendente  in  diretto  rapporto  con  il  pubblico presti adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisca le spiegazioni che gli
siano  richieste  in  ordine  al  comportamento  proprio  e  di altri
dipendenti   dell'ufficio.  Nella  trattazione  delle  pratiche  egli
rispetta  l'ordine  cronologico  e  non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da svolgere
o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti
con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami».
  Se  si  combina  quanto  previsto  nel  Codice di comportamento con
quanto  prescritto nei vari C.C.N.L. si evince che i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono tenuti ad una condotta improntata alla
sollecitudine  e  correttezza  dell'azione amministrativa, diretta ad
impedire  generiche quanto, molto spesso, pretestuose giustificazioni
all'inazione  o  ai  ritardi.  La  regola  comportamentale,  infatti,
qualifica  come  indebito il rinvio della trattazione delle questioni
d'ufficio,   in   ragione  di  un  indimostrato  (ed  indimostrabile)
eccessivo   carico   di   lavoro.  Devono  quindi  censurarsi  quelle
amministrazioni  che  giustificano  il  mancato  rispetto dei termini
procedimentali  in  considerazione della mole di lavoro ovvero con la
difficolta' nel reperimento della documentazione istruttoria.
  Tali  comportamenti, peraltro, comportano censure di illegittimita'
da parte dell'autorita' giurisdizionale amministrativa, in tutti quei
casi  in  cui  il  trascorrere  del  termine  per  la conclusione del
procedimento,   equivale   a   provvedimento  di  diniego.  Cosi'  la
giurisprudenza  amministrativa  ha  qualificato  come  illegittimo il
rigetto  dell'istanza, ove cio' sia ricondotto ad una «difficolta' di
reperimento  del  fascicolo» (TAR Lazio, sentenza 14 ottobre 2003, n.
8356).
          3. In particolare, l'«insufficiente rendimento».
  L'insufficienza  del  rendimento  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni,   integra   il  presupposto  per  l'applicazione  di
sanzioni  disciplinari  di vario livello, in ragione della gravita' e
continuita'   della   condotta  mantenuta  (in  genere  dal  semplice
rimprovero  verbale  o  scritto alla multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione fino al licenziamento con preavviso).
  Il   parametro   cui  occorre  fare  riferimento,  deve  rinvenirsi
nell'art.  2104  del  codice  civile,  secondo  cui «il prestatore di
lavoro   deve   usare  la  diligenza  richiesta  dalla  natura  della
prestazione  dovuta,  dall'interesse  dell'impresa».  Presupposto per
l'applicazione  della  sanzione disciplinare e' l'imputabilita' della
condotta  negligente  e  non il semplice mancato raggiungimento delle
prestazioni attese. La mancata realizzazione delle prestazioni attese
potrebbe,  infatti,  essere  addebitabile  a  ragioni  oggettive, non
imputabili  in  quanto  connesse  alle  condizioni  psico-fisiche del
dipendente.
  L'esigenza  di  commisurare  la condotta del personale addetto alle
varie  strutture pone a carico dei responsabili degli uffici, l'onere
di precisare la qualita' della prestazione attesa da ciascuno.
  Con riferimento all'intestazione della qualita' di responsabile del
procedimento,   appare   opportuno  precisare  l'inderogabilita'  del
rispetto  delle  prescrizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n.
241  e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia
di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
  Le modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990, hanno introdotto
nuovi  adempimenti  a  carico  dell'amministrazione procedente, quali
l'obbligo  di  disporre  la  comunicazione  di avvio del procedimento
anche  nei  confronti  del soggetto che ha presentato l'istanza sulla
cui  base si e' avviato lo stesso procedimento (art. 8, comma 2 c-ter
della  legge  n.  24l  del  1990), ovvero la comunicazione dei motivi
ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  (art. 10-bis della legge n.
241  del  1990).  Suddetti  adempimenti,  in quanto previsti da fonte
legislativa   e   finalizzati   a   favorire   la  partecipazione  al
procedimento  da  parte  dei  destinatari  del  provvedimento finale,
appaiono strumentali al perseguimento dei valori della trasparenza ed
imparzialita' dell'amministrazione.
  Le  amministrazioni  destinatarie  della  presente  direttiva, sono
tenute ad avviare l'azione disciplinare ove i dipendenti responsabili
dei  procedimenti  violino le suddette prescrizioni, ovvero adempiano
secondo modalita' inadeguate e/o incomplete (ad esempio: omettendo di
indicare  tutte  le  informazioni  previste come contenuto necessario
della  comunicazione  di  avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8
della legge n. 241 del 1990).
  Le  violazioni  di  prescrizioni  formali previste dal legislatore,
integra  una  condotta  palesemente  negligente,  talche' non possono
tollerarsi  ritardi  o  approssimazioni. Si consideri altresi' che le
suddette  violazioni espongono l'amministrazione al rischio di subire
l'annullamento   dei   provvedimenti   in  sede  giurisdizionale,  in
considerazione  della  violazione  del principio del contraddittorio,
nonche' un sicuro detrimento alla propria immagine.
         4. I controlli sulle assenze per motivi di salute.
  I  dirigenti  delle  amministrazioni  destinatarie  della  presente
direttiva  sono  tenuti  ad  assicurare  il  rispetto,  da  parte dei
dipendenti   assenti   per  ragioni  di  salute,  delle  prescrizioni
contrattuali in tema di produzione dei certificati medici.
  Con  riferimento  alle  assenze  di  un solo giorno lavorativo, per
ragioni  di  salute,  si  precisa  che  l'amministrazione e' comunque
tenuta  a  pretendere  la  produzione della certificazione sanitaria,
sussistendo,  come  riconosciuto  dalla  giurisprudenza, il potere di
verificare  la legittimita' delle cause di assenza del dipendente dal
servizio, a fortiori per le assenze (brevi) per malattia, che, per la
loro  imprevedibilita',  sfuggono al controllo dell'amministrazione e
costituiscono,  tra  quelle consentite, la piu' ricorrente ed onerosa
forma di assenza dal servizio.
  I  dirigenti  delle  strutture  pubbliche  sono altresi' invitati a
concludere,  ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
accordi   con  le  competenti  strutture  sanitarie,  allo  scopo  di
assicurare  che  ogni dipendente assente per ragioni di salute, venga
sottoposto,  nella  stessa  giornata,  a  visita  fiscale. Si precisa
altresi'  che  ove  la  competente  struttura sanitaria non sia nelle
condizioni  di  assicurare,  nella stessa giornata, la visita fiscale
per  ogni  dipendente  assente,  le  amministrazioni possono comunque
concludere accordi, ai sensi dell'art. l7 della legge n. 241 del 1990
con altre strutture pubbliche, allo scopo di conseguire la necessaria
valutazione sanitaria.
  Al  fine  di favorire le attivita' di controllo da parte dei medici
fiscali,  si  invitano i dirigenti delle amministrazioni destinatarie
della   presente   direttiva,   a   predisporre   adeguati  mezzi  di
comunicazione   affinche'  i  dipendenti  che  abbiano  la  legittima
esigenza  di  allontanarsi  dal  proprio domicilio, possano informare
l'amministrazione   di   tale   circostanza.   A   tal   fine  appare
proporzionata  la  predisposizione di un numero telefonico/fax ovvero
di  un  indirizzo  di  posta  elettronica, esclusivamente destinato a
ricevere  le  comunicazioni  relative ad eventuali allontanamenti dal
domicilio, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute.
  L'inosservanza  delle  prescrizioni  inerenti  la  tempestivita' ed
adeguatezza  della  produzione  dei  documenti  sanitari  diretti  ad
attestare  la  legittimita' dell'assenza, ovvero l'allontanamento dal
domicilio   durante   le   fasce   di   reperibilita',  senza  previa
comunicazione  all'amministrazione,  integrano condotte meritevoli di
sanzioni   disciplinari,   secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
Contratti collettivi nazionali di lavoro.
5.  L'omessa  attivazione  delle  procedure  sanzionatorie come danno
                 all'immagine dell'amministrazione.
  Le  pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento
del  proprio  fine  istituzionale,  sono  anche  tenute  a  mantenere
un'immagine   positiva   della   propria  organizzazione.  L'immagine
dell'amministrazione  e'  oramai  entrata tra i valori immateriali di
ogni apparato pubblico. La Corte dei conti ha ricondotto fra i valori
degli  apparati pubblici, l'immagine delle pubbliche amministrazioni,
ossia  «la  tutela  della  propria  identita',  del  buon nome, della
reputazione  e  credibilita',  nonche'  l'interesse che le competenze
individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate,
le  responsabilita'  dei funzionari attivate» (cosi' Corte dei conti,
Sezioni riunite, Sentenza del 23 aprile 2003, n. 10/2003/QM).
  Il   perfezionamento   delle  procedure  sanzionatorie  integra  il
presupposto  per  diffondere un'immagine di efficienza dell'apparato.
La  stessa Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle
amministrazioni   statali,   con  riferimento  all'avvio  dell'azione
disciplinare  in  conseguenza  di  azioni  penali  ha  registrato una
condotta  protesa  a «minimizzare le sanzioni, in modo da prevenire i
ricorsi  degli  interessati»  (Corte  dei conti, Sez. gestione contr.
Stato,  Relazione  approvata con delibera 7/06/G). Tale atteggiamento
appare  ancora piu' diffuso rispetto alle fattispecie disciplinari di
ancor  piu'  ridotta  afflittivita', talche' appare indifferibile una
piu'  rigorosa applicazione delle prescrizioni vigenti, allo scopo di
ricostruire  l'immagine  di  efficienza  ed  efficacia degli apparati
pubblici.
6. Funzioni di monitoraggio dell'Ispettorato della funzione pubblica.
  L'ispettorato  per  la  funzione  pubblica,  ai sensi dell'art. 60,
comma 6  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, e' tenuto ad
espletare   un'attivita'   di   monitoraggio  rispetto  all'esercizio
dell'azione   disciplinare.   A   tal   fine  si  invitano  tutte  le
amministrazioni  destinatarie  della  presente  direttiva  ad inviare
all'indirizzo  di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i
dati  relativi  all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti
degli  stessi.  In  particolare dovranno essere inviati, entro cinque
giorni,   le   contestazioni   mosse  al  dipendente,  con  specifico
riferimento   alla   violazione   imputata  al  medesimo  nonche'  il
successivo esito del procedimento.
  Al  fine  di  tutelare  la  riservatezza  dei soggetti sottoposti a
procedimento  disciplinare,  stante  la funzione di mero monitoraggio
dell'attivita'  espletata  dall'Ispettorato  della funzione pubblica,
appare  proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa rimozione
del  nominativo  del  dipendente. Sara' cura dell'amministrazione che
avvia   il   procedimento   disciplinare,   individuare   sistemi  di
riconoscimento  degli  atti,  al  fine  di consentire che i documenti
richiesti  (contestazioni  ed esito dell'azione disciplinare) possano
essere  riconosciuti  dall'Ispettorato.  A  tal  fine puo' giovare la
sostituzione   del   nominativo   del   dipendente   con   un  codice
pedissequamente   riportato   in   occasione  di  tutte  le  seguenti
comunicazioni rese all'Ispettorato.
    Roma, 6 dicembre 2007
                                                Il Ministro: Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Uffici  istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Minisri, registro
n. 1, foglio 120