Iscrizione di varieta' di sorgo, ibridi di sorgo x erba sudanese e di erba sudanese al relativo registro nazionale.(GU n.86 del 11-4-2008)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i
registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da
fibra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile
successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate
varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio