MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008 

Riconoscimento, alla signora Platzer Christa, di titolo professionale
comunitario,  ai  fini  dell'accesso e dell'esercizio in Italia della
professione di biologo.
(GU n.115 del 17-5-2008 - Suppl. Ordinario n. 128)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  VISTO  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001
n. 328,  contenente  "Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  VISTA  l'istanza  della  signora PLATZER Christa nata a Silandro il
06.02.1982,  cittadina  italiana,  diretta  a  ottenere  ,  ai  sensi
dell'art. 12    del    sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del   titolo   austriaco   di   "Biologo",  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Biologo";
  CONSIDERATO che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici
di     "Magistra     der     Biologie",    conseguito    presso    la
"Leopold-Franzens-Universitet  Innsbruck"  in  data  03.03.2005 e del
titolo  di  "Magister  der Biologie-Masterstudium Molekularbiologie",
conseguito  presso  l'"Uniwersitat  Innsbruck"come  attestato in data
26.09.2007;
  CONSIDERATO  che  in  Austria  il  titolo  di  cui  e'  in possesso
l'istante  e'  condizione  necessaria  e  sufficiente per l'esercizio
della professione;
  VISTE  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 14.03.2008;
  PRESO  ATTO  del  parere  scritto  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria in atti allegato;
  RITENUTO   che  la  formazione  accademica  e  professionale  della
richiedente  non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A
dell'albo dei biologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di
una  misura compensativa sulla seguente materia orale: 1) ordinamento
professionale  e  deontologia  oppure,  a  scelta  dell'istante in un
tirocinio di tre mesi;
  VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92;

                               DECRETA

  Art. 1   -   Alla  signora  PLATZER  Christa  nata  a  Silandro  il
06.02.1982,   cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  "Biologi" sezione A e l'esercizio della professione in
Italia;

  Art. 2  -  Il  riconoscimento  di  cui  al  precedente  articolo e'
subordinato  al  superamento  di  una  prova  attitudinale  orale; le
modalita'   di   svolgimento   sono  indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto;

  Art. 3 - La prova attitudinale, vertera' sulla seguenti materia: 1)
ordinamento professionale e deontologia oppure, a scelta dell'istante
in un tirocinio di tre mesi;

ALLEGATO A

  a)   La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
  b)  La  prova  attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della
materia  indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale
da svolgersi in lingua italiana.
  c)  L'esame  orale  consiste  nella  discussione di brevi questioni
tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2.
  d)  Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire
le  conoscenze  di  base  cui  al  precedente  art. 2. Il richiedente
presentera'  al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando
la   copia   autenticata   del   presente  provvedimento  nonche'  la
dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio
si   svolgera'   presso   un   biologo,  scelto  dall'istante  tra  i
professionisti  che esercitino nel luogo di residenza del richiedente
e  che  abbiano  un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di
almeno  cinque  anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo
svolgimento   del  tirocinio,  a  mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
  e)   La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo dei Biologi sez. A.
  Roma, 22 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO