MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008 

Riconoscimento,  alla  signora  Costa  Tania, di titolo professionale
extracomunitario,  ai  fini  dell'accesso  e dell'esercizio in Italia
della professione di psicologo e psicoterapeuta.
(GU n.115 del 17-5-2008 - Suppl. Ordinario n. 128)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTO  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394,   recante   norme   di   attuazione  del  Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6
del   decreto   legislativo  25  luglio  1998,  n. 286  e  successive
modifiche;
  VISTO  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21  dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  VISTO l'art. 1 comma 2 del citato d.lgs. n. 286/ 1998, e successive
modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del d.lgs. stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  VISTO  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  VISTA  l'istanza della sig.ra COSTA Tania, nata il 18 agosto 1950 a
Belo Horizonte (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394/99, e successive modifiche,
in  combinato  disposto  con  l'articolo 12 del d.lgs. n. 115/92 come
sopra  modificato,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale di
"Psicologo"  conseguito  in  Brasile,  come  attestato  dal "Conselho
regional de Psicologia" cui la richiedente risulta iscritta dal 1975,
ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione  di  "psicologo" Sezione A dell'albo e per l'attivita' di
psicoterapeuta;
  PRESO  ATTO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  "Psicologa"  conseguito  presso la "Universidade Federal de Minas
Gerais" nel dicembre 1974;
  CONSIDERATO   altresi'  che  ha  documentato  di  avere  conseguito
formazione  pluriennale nell'ambito della psicoterapia, ed inoltre di
avere svolto attivita' professionale pluriennale in quel campo;
  VISTE  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'8 febbraio 2008;
  SENTITO   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
  RITENUTO  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  "psicologo" - sezione A dell'albo, e per l'esercizio
della  psicoterapeutica,  come  risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;

                               DECRETA

  Alla  sig.ra  COSTA  Tania, nata il 18 agosto 1950 a Belo Horizonte
(Brasile),    cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  "psicologi"  -  sezione  A  e  per l'esercizio della
professione  di  "psicologo"  e  dell'attivita' di "psicoterapeuti in
Italia.
  Roma, 8 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO