MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008 

Riconoscimento,  alla  signora  Sinicka Olga, di titolo professionale
comunitario,  ai  fini  dell'accesso e dell'esercizio in Italia della
professione di biologo.
(GU n.115 del 17-5-2008 - Suppl. Ordinario n. 128)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  VISTO  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il
regolamento  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di biologo;
  VISTA  l'istanza della signora SINICKA Olga, nata a Riga (Lettonia)
il  25.1.1968,  cittadina  lettone,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art. 12   del   d.lgs.   n. 115/92  come  sopra  modificato,  il
riconoscimento del titolo professionale lettone di cui e' in possesso
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
"biologo" - Sezione A dell'albo;
  PRESO ATTO che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di
"Biologa-Microbiologa"  conseguito  nel  1990 presso l'Universita' di
Lettonia;
  CONSIDERATO   che   ha   documentato   il  possesso  di  esperienza
professionale  di  almeno  due  anni  negli ultimi dieci, e che detta
esperienza e' stata maturata in Lettonia;
  VISTE le determinazioni della conferenza di servizi dell'11 gennaio
2008;
  SENTITO  il  conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine
nazionale di categoria;
  RITENUTO    che   la   richiedente   non   abbia   una   formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione di "biologo" - sezione A dell'albo, e che pertanto
e' necessario applicare misure compensative;
  VISTO  l'art. 6  n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra
modificato;

                               DECRETA

  Art. 1  -  Alla  signora  SINICKA  Olga,  nata a Riga (Lettonia) il
25.1.1968, cittadina lettone, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  "biologi" sezione A e l'esercizio della omonima professione in
Italia.

  Art. 2  -  Il  riconoscimento  di  cui  al  precedente  articolo e'
subordinato,  a scelta della richiedente, al superamento di una prova
attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per
un  periodo  di  tre  mesi;  le  modalita'  di svolgimento dell'una o
dell'altra  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto.

  Art. 3  -  La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta della
richiedente,  vertera'  sulla  seguente  materia:  1)  ordinamento  e
deontologia professionale.

ALLEGATO A

  a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere
la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale
domanda  in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si
riunisce  su  convocazione  del  presidente  per lo svolgimento delle
prove  di  esame,  fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione  e  del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia   all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda.
  La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle
materie  indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale
da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente
art. 3.
  La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo dei biologi - sezione A.
  b)   Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della
richiedente,  e'  diretto  ad  ampliare ed approfondire le conoscenze
professionali  relative  alle materie di cui al precedente art. 3. Il
richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta
legale  allegando  la  copia  autenticata del presente provvedimento,
nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del
richiedente  e  che  abbiano  un'anzianita'  di  iscrizione  all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera'
sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente
dell'ordine provinciale.
  Roma, 8 aprile 2008
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO