AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 luglio 2008 

Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto
di  traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. (Deliberazione n.
ARG/com 91/08).
(GU n.163 del 14-7-2008)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 luglio 2008;
  Visti:
    l'art. 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    l'art.  18,  comma 8  del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600 (di seguito decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/73);
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86);
    il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
(di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01).
  Considerato che:
    l'art.   81,   commi 16   e   17,  del  decreto-legge  n.  112/08
(Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria)  prevede  che, in dipendenza dell'andamento
dell'economia  e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, a decorrere dal periodo di imposta in
corso  alla  data  di  entrata  in vigore del medesimo decreto-legge,
l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'art. 75
testo  unico  delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della
Repubblica  22.12.1986,  n. 917) sia applicata con una addizionale di
5,5 punti percentuali per i soggetti che soddisfino congiuntamente le
seguenti due condizioni:
    abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi complessivamente superiore a 25 milioni di euro;
    operino in almeno uno dei settori di seguito indicati:
      (a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      (b)  raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
      (c) produzione o commercializzazione di energia elettrica;
    il  comma 18  del predetto art. 81 vieta agli operatori economici
che  soddisfino entrambe le condizioni sopra elencate di traslare sui
prezzi  al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta (di seguito:
divieto  di  traslazione  della maggiorazione d'imposta), attribuendo
all'Autorita'  il  compito  di  vigilare sulla puntuale osservanza di
tale divieto a carico di ciascuno dei soggetti obbligati;
    per  un  efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza,
l'Autorita' e' tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla
legge istitutiva (legge n. 481/95);
    in  particolare  al  fine  di  garantire il puntuale rispetto del
divieto  di  traslazione  della  maggiorazione  d'imposta occorre che
l'Autorita':
      detti   disposizioni   attuative   funzionali   ad   assicurare
l'osservanza di tale divieto;
      acquisisca  tutte  le  informazioni  necessarie  per verificare
costantemente il puntuale rispetto del divieto;
      accerti  le  eventuali  violazioni  adottando  le dovute misure
prescrittive  e  sanzionatorie  in caso di inosservanza delle proprie
disposizioni;
      segnali  ad  altri  organismi  competenti i fatti rilevanti per
l'esercizio delle rispettive attribuzioni;
    i  settori  elencati dall'art. 81, comma 16, del decreto-legge n.
112/08,  pur essendo liberalizzati, non sono ancora caratterizzati da
livelli   di   concorrenza   tali  da  incidere  adeguatamente  sulla
possibilita'   di  traslare  sui  prezzi  al  consumo  l'onere  della
maggiorazione d'imposta;
    per  assicurare  che  gli  operatori  economici assoggettati alla
maggiorazione di imposta introdotta dall'art. 81 del decreto-legge n.
112/08  non  traslino  il  predetto  onere  sui prezzi al consumo, e'
necessario che essi non incrementino a tal fine i propri margini; tra
l'altro,  e'  necessario  che  essi  non  aumentino  i propri margini
operativi  lordi  per unita' di prodotto (unitari) con riferimento ai
prodotti  relativi  ai  settori  di  cui al citato art. 81, comma 16,
salvo  i  casi  in  cui tali aumenti siano giustificati da variazioni
nella  struttura  dei costi o da situazioni particolari adeguatamente
motivate;
    le   ragioni  d'urgenza  che  hanno  determinato  l'adozione  del
decreto-legge    n.   112/08   e   l'immediata   applicazione   della
maggiorazione  d'imposta  in  questione,  impongono  all'Autorita' di
adottare  con  la  massima celerita' le prime disposizioni necessarie
per  iniziare  da  subito  la  propria  attivita'  di vigilanza sulla
puntuale osservanza del divieto in questione, evitando che le imprese
possano  porre  in  essere  condotte  idonee  ad  eludere il medesimo
divieto e a comprometterne la finalita' di tutela dei consumatori;
  Ritenuto che:
    sia  necessario adottare disposizioni urgenti per assicurare, con
effetto  immediato,  una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza
del  divieto  di  traslazione  della  maggiorazione  d'imposta  ed in
particolare:
      (i)  dettare  le  prime  disposizioni idonee ad evitare che gli
operatori possano sottrarsi al rigoroso rispetto del divieto stesso;
      (ii)  ordinare  alle  imprese  di  trasmettere all'Autorita' le
informazioni e i documenti necessari;
    con  successivi  provvedimenti  saranno attivati periodici flussi
informativi  che  assicurino  il costante monitoraggio delle condotte
degli  operatori,  nonche' l'adozione di eventuali altre disposizioni
idonee ad assicurare il rispetto del divieto in questione;
    le  informazioni  e  i  documenti di cui al precedente punto (ii)
debbano essere acquisiti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera (a),
della  legge  n. 481/95, la cui violazione e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato;
    il   rilevante  numero  dei  destinatari  della  richiesta  renda
necessario che essa sia comunicata nelle forme previste dall'art. 11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01;
                              Delibera:

  1.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 20,  lettera a), della legge n.
481/95  le  imprese che nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 si
trovino   nelle  condizioni  previste  dall'art.  81,  comma 16,  del
medesimo  decreto-legge, sono tenute a trasmettere entro il 31 luglio
2008 all'Autorita':
    (a)  l'ultimo  bilancio  di  esercizio  disponibile  nonche',  se
disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre
2008 ed i documenti di budget relativi al 2008;
    (b)  una  dichiarazione contenente i valori dei margini operativi
lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'art.
81,  comma 16,  del  decreto-legge  n. 112/2008 riferiti sia all'anno
2007 che al primo semestre 2008.
  2. Con  successivi  provvedimenti  sara'  adottata  una  disciplina
organica  delle  informazioni  e i documenti che i soggetti di cui al
punto  1 dovranno inviare all'Autorita' con cadenza regolare, nonche'
eventuali  ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto
del divieto in questione.
  3. Per  lo svolgimento delle attivita' ispettive sara' richiesta la
collaborazione  della  Guardia  di  Finanza  ai sensi dell'art. 3 del
decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 68 e del protocollo di intesa
stipulato con la Guardia di Finanza in data 19 dicembre 2005.
  4. Il  Direttore generale dell'Autorita' e' incaricato di istituire
un  Gruppo  di lavoro composto da adeguate competenze professionali e
di  proporre un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad
assicurare  l'efficace  esercizio  della funzione di vigilanza di cui
all'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
  5. Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'   (www.autorita.energia.it)   nonche'   trasmesso   al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, al Ministro dell'economia e
delle  finanze,  al  Ministro dello sviluppo economico ed al Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
    6. ai  sensi  dell'art.  11,  comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 244/01 della presente deliberazione verra' data
notizia  in  due  quotidiani  e  la  stessa  sara'  comunicata  a due
destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
      Milano, 4 luglio 2008
                                                 Il presidente: Ortis