MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO

Pubblicazione  dei  riferimenti  normativi  al decreto del Presidente
della  Repubblica  15 ottobre  2008, n. 164 riguardante: «Regolamento
recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti
caratteristici    del    personale   dell'Esercito,   della   Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri».
(GU n.254 del 29-10-2008)

    In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  250 del 24 ottobre 2008, devono
intendersi riportate le seguenti note esplicative.

                               N O T E

Avvertenza:

    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2  e  3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  dei  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali   e'   operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

    -  L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra  l'altro, al
Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    -   La   legge  5 novembre  1962,  n.  1695,  recante  «Documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di  finanza»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 329 del
27 dicembre 1962.
    -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei
documenti  caratteristici  del  personale  appartenente all'Esercito,
alla   Marina,   all'Aeronautica  e  all'Arma  dei  carabinieri»,  e'
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226
del 26 settembre 2002.
    -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n.
255, riguardante il «Regolamento recante modificazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 agosto  2002,  n. 213, concernente i
documenti  caratteristici  del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica  e  dell'Arma  dei  carabinieri» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006.
    -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490, recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali,   a  norma  dell'art.  1,  comma 97,  della  legge
23 dicembre  1996,  n.  662», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997.
    -   Il  decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli  ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
legge  31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
    -   Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,  recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento  del  personale  non  direttivo  delle  Forze armate», e'
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122
del 27 maggio 1995.
    -   Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,  recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri»,  e'  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
    -   Il   decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della  legge 14 novembre 2000, n. 331», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
    - La legge 7 agosto 1999, n. 241, recante «Nuove norme in materia
di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del
18 agosto 1990.
    -  Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali», e' pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 74 del 25 luglio
2003.
Nota all'art. 1:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 9-bis del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  213  del 2002, come modificato dal
presente decreto:
    «Art.  9-bis  (Custodia).  -  1.  I documenti caratteristici sono
redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
      a) un  esemplare, presso la Direzione generale per il personale
militare,  per  gli  ufficiali  e  presso il comando del corpo, salva
diversa  disposizione  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,   sentito   lo   Stato   maggiore  della  Forza  armata  di
appartenenza  o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le
altre categorie di personale;
      b) un  esemplare,  presso  il  Comando  del  corpo  o autorita'
corrispondente,  per  gli  ufficiali  e presso il Comando di reparto,
salva  diversa disposizione della Direzione generale per il personale
militare,   sentito   lo   Stato   maggiore  della  Forza  armata  di
appartenenza  o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le
altre categorie di personale.
    2.  Per  gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di
stato   maggiore   interforze,   per   gli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri  e del Corpo delle capitanerie porto e per i nocchieri di
porto   della  Marina  e'  redatto  un  terzo  esemplare,  custodito,
rispettivamente,  presso  lo Stato maggiore dell'Esercito, il Comando
generale  dell'Arma  dei  carabinieri e il Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto.
    2-bis.  Per  il  personale appartenente ai ruoli degli ufficiali,
dei  marescialli,  dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio
permanente  della  Marina e' redatto un terzo esemplare dei documenti
caratteristici,  su  supporto  informatico,  custodito  dalla  Marina
militare.
    3.   I   documenti   caratteristici   sono  tenuti  costantemente
aggiornati  e  custoditi  con cura e riservatezza, nel rispetto delle
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  utilizzazione  dei  dati
personali.».
    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  213  del  2002,  come  modificato dal presente
decreto:
    «Art. 10 (Modelli dei documenti caratteristici). - 1. I documenti
caratteristici del personale militare sono i seguenti:
      a) scheda valutativa:
        1)  modello  A,  per  gli ufficiali che rivestono il grado di
generale   di  brigata  ovvero  di  generale  di  divisione  o  gradi
corrispondenti;
        2) modello B, per tutto il rimanente personale;
      b) rapporto informativo:
        1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali
che  rivestono  il grado di generale di brigata ovvero di generale di
divisione o gradi corrispondenti;
        2)  modello  B,  parti  contrassegnate con la sigla RI, privo
della qualifica finale, per tutto il rimanente personale;
      c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.
    2.  I  documenti  caratteristici  di  cui al comma 1 sono redatti
anche   per   il   personale  del  congedo  in  servizio  temporaneo,
compatibilmente con la posizione di stato.
    2-bis. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi
ad ulteriori vincoli di ferma e' redatta la scheda valutativa modello
B.  Per  i  militari  in  servizio  di leva ammessi a ferme brevi, il
giudizio  sui  servizi prestati e' riportato nel foglio matricolare e
nel   fascicolo   fisio-psico-addestrativo,   che  costituisce  parte
integrante della documentazione matricolare.
    -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del citato d.P.R. n. 213 del
2002 come modificato dal presente regolamento:
    «Art.  11  (Limiti  agli interventi nella redazione dei documenti
caratteristici).  -  1.  Nella redazione dei documenti caratteristici
degli  ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non
interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a generale
di brigata o grado corrispondente o autorita' civile con qualifica di
dirigente di unita' organizzativa corrispondente. Non si procede alla
seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a
generale  di  brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente
di unita' organizzativa corrispondente.
    2.  Nella  redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali
con   i   gradi   di   maggiore  e  di  tenente  colonnello  o  gradi
corrispondenti,  non  interviene piu' di un ufficiale con il grado di
generale  di  corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorita'
civile   con   qualifica   di   dirigente  generale  o  con  incarico
corrispondente.
    3.  Il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa, i Capi di stato
maggiore  di  forza  armata  e  il  Segretario  generale della difesa
intervengono    nella    revisione   dei   documenti   caratteristici
esclusivamente   nei  riguardi  degli  ufficiali  con  grado  pari  o
superiore   a   colonnello,  o  grado  corrispondente,  che  svolgono
incarichi  validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari
di  un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente,
presso  i  rispettivi  Stati  maggiori  ovvero presso il Segretariato
generale della difesa.
    4.   Il   Comandante   generale  dell'Arma  dei  carabinieri  non
interviene   nella   revisione  dei  documenti  caratteristici  degli
ufficiali  fino  al  grado  di  colonnello.  Tale disposizione non si
applica  nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che
esercitano   incarichi   validi  ai  fini  dell'avanzamento  e  degli
ufficiali  titolari  di  un  incarico non inferiore a capo ufficio, o
incarico equivalente, presso il Comando generale.
    5.  Non  si  procede  alla revisione dei documenti caratteristici
degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali
del  Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il
primo  revisore e' il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta
collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.
    5.1.  I  documenti  caratteristici  del personale appartenente al
ruolo  dei  marescialli,  o  ruolo corrispondente, sono compilati dal
superiore  da  cui  il  giudicando dipende per l'impiego e sottoposti
alla  revisione  di  almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea
ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore
o  il  primo  revisore  e'  il comandante di corpo o un ufficiale che
riveste  grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente,
o  un'autorita'  civile  con qualifica di dirigente. Per il personale
dell'Arma  dei  carabinieri non si procede alla seconda revisione nel
caso  in  cui  il compilatore o il primo revisore e' il comandante di
reparto a fini disciplinari.
    5.2.  I  documenti  caratteristici  del personale appartenente al
ruolo  dei  sergenti,  o  ruolo  corrispondente,  sono  compilati dal
superiore  da  cui  il  giudicando dipende per l'impiego e sottoposti
alla  revisione  di almeno e non piu' di un ufficiale, posto lungo la
stessa  linea  ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui
il  compilatore  o  il  primo revisore e' il comandante di corpo o un
ufficiale  che  riveste  grado pari o superiore a colonnello, o grado
corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per
il  personale  dell'Arma  dei carabinieri non si procede alla seconda
revisione  nel  caso  in cui il compilatore o il primo revisore e' il
comandate di reparto a fini disciplinari.
    5.3. Per i documenti caratteristici del personale appartenente ai
ruoli  dei  volontari  di  truppa  in  servizio  permanente  e  degli
appuntati  e dei carabinieri e per i volontari in ferma e rafferma si
applicano  le  disposizioni  relative ai documenti caratteristici del
personale  appartenente al ruolo dei sergenti, compatibilmente con la
diversa posizione di stato.
    5-bis.  Il  Capo  di stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario  generale  della  difesa  o  dei Capi di stato maggiore di
Forza  armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al
fine  di  evitare  nei  riguardi del personale militare disparita' di
trattamento  conseguenti  a variazioni ordinative ovvero a specifiche
condizioni  di  impiego, puo' individuare, con propria determinazione
motivata,  le  posizioni  organiche per i cui titolari, ai fini della
revisione    della   documentazione   caratteristica,   non   trovano
applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.».