AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2008 

Mercati  e  contratti  di  riferimento ai fini del riconoscimento, ai
sensi  del  Titolo  II,  punto  7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92,
degli  oneri  derivanti  dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE
per   l'anno   2009.  Modifiche  e  integrazioni  alla  deliberazione
11 giugno 2008, n. ARG/elt 77/08. (Deliberazione n. ARG/elt 156/08).
(GU n.265 del 12-11-2008)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 22 ottobre 2008;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
    la  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea  13 ottobre  2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e
integrazioni;
    il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato
ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  4 agosto  1994  (di  seguito:  provvedimento Cip n.
6/92);
    il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio 23 febbraio 2006;
    il   decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n.  216/2006,  e  sue
successive  modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo
n. 216/2006);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 aprile 2004, n. 60/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
    la  decisione  di  assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2008-2012  approvata  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 1, del decreto
legislativo n. 216/2006;
    il  parere  n.  4390/2007  rilasciato  dalla  sezione  terza  del
Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008.
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  ARG/elt  77/08, l'Autorita' ha definito i
criteri  per  il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-bis,
del    provvedimento    Cip    n.   6/92,   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione    della    direttiva    2003/87/CE   limitatamente
all'energia  elettrica  ceduta al Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.A.  (di  seguito:  GSE),  nell'ambito  di convenzioni di cessione
destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
    l'art.  5,  comma 5.3,  della deliberazione ARG/elt 77/08 prevede
che  i mercati e i prodotti di riferimento, ai fini dell'applicazione
della  medesima  deliberazione,  siano individuati dall'Autorita' con
proprio  provvedimento  entro  il  30 ottobre  dell'anno precedente a
quello  rilevante  ai  fini  del  riconoscimento degli oneri, tenendo
conto  dei  volumi  scambiati  e  del  grado di standardizzazione dei
prodotti negoziati;
    per   quanto   riguarda   i   volumi  scambiati  e  il  grado  di
standardizzazione  dei  prodotti  negoziati,  non  si  sono  rilevate
significative   variazioni   nel   corso   dell'anno   2008  tali  da
giustificare  una  modifica dei mercati e dei prodotti di riferimento
gia' individuati per l'anno 2008;
    alcuni  produttori  interessati  hanno  evidenziato rappresentato
che,  nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui scade
la  convenzione  per  il  ritiro  dell'energia elettrica ai sensi del
provvedimento  Cip  n. 6/92, l'assegnazione delle quote di emissione,
in generale, e' stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica
ritirata  dal  GSE  ai  sensi  del  provvedimento  Cip  n.  6/92 e la
rimanente quantita' di energia elettrica; e che, pertanto, i medesimi
produttori  hanno  richiesto  all'autorita'  nazionale  competente in
materia  di  emission  trading  di  rendere  disponibili, ai medesimi
produttori,  elementi  attestanti  tale modalita' di assegnazione (di
seguito:  attestazioni  di  assegnazione  al  Cip6), ove disponibile,
affinche'  possano  essere utilizzati ai fini dell'applicazione della
deliberazione ARG/elt 77/08.
  Ritenuto opportuno:
    confermare,   per   l'anno  2009,  i  mercati  e  i  prodotti  di
riferimento gia' individuati per l'anno 2008;
    prevedere che, ai fini del calcolo del numero di quote ammesse al
riconoscimento  degli oneri, possano essere considerate anche le sole
quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata
dal  GSE  ai  sensi  del  provvedimento  Cip  n.  6/92, qualora siano
disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6;
    modificare  la  deliberazione  ARG/elt 77/08 sulla base di quanto
previsto al precedente alinea;

                              Delibera:

  1.  Con  riferimento  all'anno  2009,  i  mercati  e  i prodotti di
riferimento per il calcolo di PEUA sono:
    a) EEX  - European Energy Exchange, contratto EUA Future dicembre
2009;
    b) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA Future dicembre
2009;
    c) Nord Pool ASA, contratto EUA Future dicembre 2009.
  2. Con  riferimento  all'anno  2009,  i  mercati  e  i  prodotti di
riferimento per il calcolo di PFLEX sono:
    a) EEX  - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre
2009;
    b) ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre
2009;
    c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2009.
  3. Alla  deliberazione  ARG/elt  77/08  sono  apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
    all'art.  1,  comma 1.1,  dopo  la  lettera g),  e'  aggiunta  la
seguente:
    «h) impianto   Cip   6  misto  e'  un  impianto  la  cui  potenza
complessiva  e'  in parte destinata al GSE ai sensi del provvedimento
Cip n. 6/92 e in parte nella disponibilita' del soggetto titolare del
medesimo impianto»;
    all'art. 3, dopo il comma 3.1, e' aggiunto il seguente:
    «3.2  Nel  caso  di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui
scade  la  convenzione  per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi
del  provvedimento Cip n. 6/92, qualora l'assegnazione delle quote di
emissione  sia  stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica
ritirata  dal  GSE  ai  sensi  del  provvedimento  Cip  n.  6/92 e la
rimanente quantita' di energia elettrica, e qualora siano disponibili
le  attestazioni  di  assegnazione  al  Cip6, ai fini del calcolo del
numero  di  quote di emissione ammesse al riconoscimento, in deroga a
quanto previsto dal comma 3.1, si considerano le sole quote assegnate
e  rese  con  riferimento  all'energia  elettrica ritirata dal GSE ai
sensi  del  provvedimento  Cip  n.  6/92.  A  tal fine il produttore,
all'atto  dell'invio  dei dati annuali di cui al comma 2.3, trasmette
alla Direzione mercati dell'Autorita' ogni elemento utile, incluso il
numero  delle  quote  assegnate  per  l'energia elettrica ritirata ai
sensi   del  provvedimento  Cip  n.  6/92  unitamente  alle  predette
attestazioni.».
  4. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore  dalla data di prima
pubblicazione.
    Milano, 22 ottobre 2008
                                                 Il presidente: Ortis