N. 429 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2008
Ordinanza del 19 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace di Bellano nel procedimento penale a carico di Lazzari Adriano. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Obbligo per il giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione, anche se relativi ad elementi circostanziali e non essenziali del fatto-reato contestato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 34. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.1 del 7-1-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Considerato che, sui fatti del 24 settembre 2004 il giudice ha gia' avuto modo di pronunciarsi in un procedimento introdotto con giudizio immediato dall'imputato Lazzari Adriano nei confronti della parte civile, Roncaletti Antonio; Considerato che, alla prima udienza, nessuna questione e' stata sollevata dall'imputato Lazzari Adriano; Considerato che, all'odierna udienza, la difesa dell'imputato ha sollevato la questione dell'eventuale necessita' di astenersi del Giudice di Pace, visto l'evolversi in senso negativo, dei rapporti tra le parti, anche a seguito delle evidenze probatorie gia' agli atti, e che, comunque, la stessa parte civile sottolinea che il giudice puo' astenersi ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. h); Considerato che, al contrario, il Giudice adito e naturale nel presente giudizio, non ritiene che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. h), cosi' come non vi erano all'inizio del giudizio; Considerato, tuttavia, che essendo questo un procedimento penale nel quale il diritto di difesa e il punto di vista dell'imputato abbiano diritto di priorita' rispetto ad eventuali, seppur non secondarie ragioni di opportunita'.
P. Q. M. Considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo del Giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia avuto, comunque, modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione, anche se relativi ad elementi circostanziali e non essenziali del fatto-reato contestato. Cio' in relazione agli articoli 3, 24, 11 della Costituzione. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il giudizio all'esito della pronuncia della Corte costituzionale. Bellano, addi' 19 febbraio 2008 Il giudice di pace: Tarulli