N. 429 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2008

Ordinanza del 19 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace di  Bellano
nel procedimento penale a carico di Lazzari Adriano. 
 
Processo penale - Incompatibilita'  del  giudice  -  Obbligo  per  il
  giudice di astenersi in tutti  i  casi  in  cui  abbia  concorso  a
  formare il giudizio sugli  stessi  fatti  o  abbia  avuto  modo  di
  conoscere tali fatti ai fini della decisione, anche se relativi  ad
  elementi circostanziali e non essenziali del fatto-reato contestato
  - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. 
- Codice di procedura penale, art. 34. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.1 del 7-1-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Considerato che, sui fatti del 24 settembre 2004  il  giudice  ha
gia' avuto modo di pronunciarsi in  un  procedimento  introdotto  con
giudizio immediato dall'imputato Lazzari Adriano nei confronti  della
parte civile, Roncaletti Antonio; 
    Considerato che, alla prima udienza, nessuna questione  e'  stata
sollevata dall'imputato Lazzari Adriano; 
    Considerato che, all'odierna udienza, la difesa dell'imputato  ha
sollevato la questione dell'eventuale  necessita'  di  astenersi  del
Giudice di Pace, visto l'evolversi in senso  negativo,  dei  rapporti
tra le parti, anche a seguito delle  evidenze  probatorie  gia'  agli
atti, e che, comunque, la  stessa  parte  civile  sottolinea  che  il
giudice puo' astenersi ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. h); 
    Considerato che, al contrario, il Giudice adito  e  naturale  nel
presente giudizio,  non  ritiene  che  vi  siano  i  presupposti  per
l'applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. h),  cosi'  come  non  vi
erano all'inizio del giudizio; 
    Considerato, tuttavia, che essendo questo un procedimento  penale
nel quale il diritto di difesa e  il  punto  di  vista  dell'imputato
abbiano diritto  di  priorita'  rispetto  ad  eventuali,  seppur  non
secondarie ragioni di opportunita'. 
                               P. Q. M. 
    Considera rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui
non prevede espressamente l'obbligo del Giudice di astenersi in tutti
i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti
o abbia avuto, comunque, modo di conoscere tali fatti ai  fini  della
decisione,  anche  se  relativi  ad  elementi  circostanziali  e  non
essenziali  del  fatto-reato  contestato.  Cio'  in  relazione   agli
articoli 3, 24, 11 della Costituzione. 
    Ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
nonche' la notificazione della presente ordinanza al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere   del
Parlamento. Sospende il  giudizio  all'esito  della  pronuncia  della
Corte costituzionale. 
        Bellano, addi' 19 febbraio 2008 
                     Il giudice di pace: Tarulli