Anticipazione dell'aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1988-89.(GU n.16 del 20-1-1990)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, ed in particolare l'art. 12 con il quale vengono fissati i criteri di determinazione dell'anticipo sull'importo dell'aiuto spettante ai produttori associati; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto di cui sopra, modificato con decreto ministeriale del 19 luglio 1989; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1989, recante accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo previsti dal regolamento CEE n. 586/88; Considerato che sono tuttora in corso le verifiche per l'accertamento e la determinazione dei dati dello schedario oleicolo di cui al gia' citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989; Considerata la necessita' di assicurare, con la massima tempestivita' la corresponsione di un acconto sull'anticipo spettante per la campagna di commercializzazione 1988-89 ai produttori associati per i quali sono in corso gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989; Ritenuto che la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti produttori associati possa essere determinata nel 70% dell'anticipo medesimo; Decreta: Articolo unico Ai termini dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva che l'A.I.M.A. e' autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo per la campagna di commercializzazione 1988-89 ai produttori associati e' pari al minore fra l'importo dell'aiuto richiesto e quello che si ottiene applicando le rese CEE al numero di piante dichiarato dai produttori, detratto l'eventuale numero di piante relative alle particelle denunciate per le quali la somma delle quote spettanti superi 100. Tuttavia, per i produttori, le cui aziende sono ubicate nelle province per le quali sono disponibili i dati dello schedario oleicolo italiano, per i quali sono ancora in corso gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 1989, citato nelle premesse, l'A.I.M.A. e' autorizzata a corrispondere un acconto, sull'anticipo suddetto, pari al 70% dell'importo indicato nelle note riepilogative standardizzate trasmesse dalle unioni ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 2 gennaio 1985 modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1989. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 gennaio 1990 Il Ministro-Presidente: MANNINO