AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 12 gennaio 1990 

  Anticipazione  dell'aiuto  alla  produzione di olio di oliva per la
campagna 1988-89.
(GU n.16 del 20-1-1990)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                   PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
               PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2261/84  del  17  luglio  1984 che
stabilisce le norme generali relative  all'aiuto  alla  produzione  e
alle  organizzazioni di produttori di olio d'oliva, ed in particolare
l'art. 12 con il quale vengono fissati i  criteri  di  determinazione
dell'anticipo   sull'importo   dell'aiuto   spettante  ai  produttori
associati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  gennaio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985,  recante  modalita'  di
applicazione del regime di aiuto di cui sopra, modificato con decreto
ministeriale del 19 luglio 1989;
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.);
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1989, recante accertamento e
determinazione   dei  dati  dello  schedario  oleicolo  previsti  dal
regolamento CEE n. 586/88;
  Considerato   che   sono   tuttora   in   corso  le  verifiche  per
l'accertamento e la determinazione dei dati dello schedario  oleicolo
di cui al gia' citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare,   con  la  massima
tempestivita' la corresponsione di un acconto sull'anticipo spettante
per   la   campagna  di  commercializzazione  1988-89  ai  produttori
associati per i quali sono in  corso  gli  adempimenti  previsti  dal
citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;
  Ritenuto  che la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti
produttori associati possa essere determinata nel  70%  dell'anticipo
medesimo;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Ai  termini  dell'art.  12  del  regolamento  CEE n. 2261/84 del 17
luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva  che
l'A.I.M.A. e' autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo per la
campagna di commercializzazione 1988-89 ai  produttori  associati  e'
pari  al  minore  fra  l'importo dell'aiuto richiesto e quello che si
ottiene applicando le rese CEE al numero  di  piante  dichiarato  dai
produttori,  detratto  l'eventuale  numero  di  piante  relative alle
particelle denunciate per le quali la  somma  delle  quote  spettanti
superi 100.
  Tuttavia,  per  i  produttori,  le  cui  aziende sono ubicate nelle
province per  le  quali  sono  disponibili  i  dati  dello  schedario
oleicolo  italiano,  per i quali sono ancora in corso gli adempimenti
previsti dal decreto ministeriale  16  febbraio  1989,  citato  nelle
premesse,  l'A.I.M.A.  e'  autorizzata  a  corrispondere  un acconto,
sull'anticipo suddetto, pari al 70% dell'importo indicato nelle  note
riepilogative   standardizzate   trasmesse   dalle  unioni  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto ministeriale 2 gennaio 1985  modificato  dal
decreto ministeriale 19 luglio 1989.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 gennaio 1990
                                      Il Ministro-Presidente: MANNINO