COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 16 febbraio 1990 

  Integrazione  in  tema  di  politica  ambientale  alle direttive di
attuazione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che   istituisce   il   Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica.
(GU n.59 del 12-3-1990)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che istituisce presso il Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  il  "Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica" da amministrarsi con gestione fuori  bilancio  ai  sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
  Visto  l'art.  14,  terzo  comma, della citata legge n. 46/1982 che
demanda al CIPI la determinazione delle direttive sulle condizioni di
ammissibilita' agli interventi del Fondo e sulle priorita' di questi,
avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale, e  la
determinazione dei criteri per le modalita' dell'istruttoria;
  Viste  le  proprie  delibere  del  30  marzo  1982 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 3 maggio  1982,  del  4  febbraio  1983
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1983, del 20
dicembre 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25  marzo
1985, e del 10 luglio 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 26 agosto 1985, di determinazione dei settori prioritari ai  fini
dell'ammissibilita' agli interventi del Fondo;
  Vista  la  propria  delibera  del  24  marzo 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n.  106,  del  7  maggio  1988,  di  modifica  ed
integrazione  alle  direttive gia' emanate relative alla gestione del
Fondo;
  Considerata  l'opportunita'  che  siano  incentivate le innovazioni
industriali finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
                              Delibera:
  Sono  ammissibili  ai  benefici  del  Fondo  speciale  rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge  n.  46  del
1982  quei  programmi  che,  anche  se  vengono realizzati in settori
diversi da quelli gia' indicati nelle  delibere  CIPI  del  30  marzo
1982',  4 febbraio 1983, 20 dicembre 1984 e 10 luglio 1985, rientrino
nelle tematiche indicate di seguito:
    a)  innovazioni  di  processo  finalizzate a ridurre l'impiego di
materia prima e a limitare la quantita' e pericolosita'  dei  rifiuti
prodotti;
    b)  innovazioni di processo finalizzate a limitare la quantita' e
la pericolosita' delle emissioni inquinanti di natura  o  di  origine
chimica, fisica e biologica, nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
    c)  innovazioni  finalizzate  all'ottenimento  di prodotti che, a
parita'  di  valutazione  tecnica,  economica  e  commerciale,  siano
caratterizzati da un minor potenziale inquinante;
    d)   innovazioni  finalizzate  all'ottenimento  di  prodotti  che
presentino migliori caratteristiche in  termini  di  possibilita'  di
recupero, riciclo e riutilizzo;
    e) tecnologie comportanti la riduzione degli scarichi termici;
    f)  tecnologie  innovative per il trattamento dei residui al fine
di smaltirli, recuperarli o riciclarli;
    g)  tecnologie innovative ad elevata efficienza depurativa per il
trattamento degli scarichi liquidi e delle emissioni in  atmosfera  e
comportanti,  ove  possibile,  un  loro  recupero, riciclo e migliore
valorizzazione.
    Roma, addi' 16 febbraio 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO