Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare siciliana nel Monte dei Paschi di Siena.(GU n.59 del 12-3-1990)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le istanze separate pervenute il 24 gennaio 1990 con le quali la Banca popolare siciliana, societa' cooperativa a r.l., con sede in Canicatti', ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare siciliana nel Monte dei Paschi di Siena; Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472; Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 8 novembre 1989; Considerato che la detta fusione risponde a necessita' di interesse pubblico; Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare siciliana nel Monte dei Paschi di Siena. Roma, addi' 8 marzo 1990 Il Ministro: VASSALLI