UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.90 del 18-4-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con regio decreto 20 aprile  1939,  n.  1073,  modificato  con  regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982,
n. 162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni del consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia
del  23  settembre 1988, del senato accademico del 20 febbraio 1989 e
del  consiglio  di  amministrazione  del  21  febbraio  1989  per  la
istituzione  della scuola diretta a fini speciali di "terapisti della
riabilitazione";
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruz. univ. Uff.  II)  n.  1789  del  15
settembre  1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio
universitario nazionale nella sua riunione del 19  luglio  1989  alla
istituzione della scuola di cui sopra;
  Vista  la  deliberazione  della  facolta'  di  medicina e chirurgia
dell'11 dicembre 1989, con la quale vengono  accolti  i  suggerimenti
del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole
dirette  a  fini  speciali   all'art.   606   (ex   273)   contenente
l'elencazione  delle  scuole  e'  aggiunta  la  scuola diretta a fini
speciali di tecnici della riabilitazione.
  Dopo  l'art.  695  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione del
                               CAPO IX
   Scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione
  Art.  696.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
terapisti della riabilitazione presso l'Universita'  degli  studi  di
Catania.
  La  scuola  ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su
problemi della riabilitazione dei  minorati  fisici,  psichici  e  di
quelli   affetti  da  disturbi  delle  funzioni  corticali  superiori
suscettibili  di  recupero  funzionale   e   sociale,   mediante   la
rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche
e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.
  La  scuola  rilascia  il diploma di terapista della riabilitazione,
indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.
  Art.  697.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Al   termine  del  secondo  anno  lo  studente  indica  l'indirizzo
prescelto.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.
  Art. 698. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvedono   l'istituto   di   clinica
ortopedica  e  traumatologica  e  l'istituto di clinica neurologica I
della facolta' di medicina e chirurgia.
  Art.  699.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 670. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1  Anno:
   anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato
locomotore;
   fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore
*;
   chinesiologia;
   psicologia *;
   igiene e medicina sociale;
   fisioterapia;
   nozioni di medicina generale.
 2  Anno:
   nozioni di neurologia;
   nozioni di ortopedia e traumatologia;
   psicologia e psicometria;
   riabilitazione  speciale  (in  geriatria,  reumatologia,  malattie
apparato cardio-respiratorio);
   nozioni di fisioterapia;
   nozioni di chinesiterapia;
   metodologie riabilitative I;
   teoria e pratica della riabilitazione I;
   nozioni di neuropsichiatria infantile;
   terapia occupazionale;
   terapia del linguaggio.
  3  Anno - indirizzo neurologico:
   psichiatria;
   terapia strumentale;
   neuropsicologia e psicolinguistica;
   diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;
   metodologie riabilitative II;
   teoria e pratica della riabilitazione II.
 3  Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:
   fisioterapia;
   protesi ortopedica;
   nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;
   nozioni  teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica
respiratoria;
   chinesiterapia;
   nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;
   nozioni teorico-pratiche di reumatologia.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli  studenti  sono,  altresi',  tenuti  a  frequentare un corso di
inglese  scientifico.  L'esame  relativo,   da   svolgersi   mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il primo biennio.
  Art.  671.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti-divisioni-ambulatori-laboratori:
   istituto di clinica ortopedica e traumatologica;
   istituto di clinica neurologica I;
   istituto Villa Francesca;
   istituto Maria Goretti;
   istituto Maria SS. del Carmelo.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  672. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 2 febbraio 1990
                                                 Il rettore: RODOLICO