Proroga alle regioni del termine per il perfezionamento degli atti di concessione dei finanziamenti in materia di strutture turistiche e ricettive.(GU n.135 del 12-6-1990)
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556; Considerato che ai sensi del comma 1 di tale articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo approva, con proprio decreto, i progetti per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive di carattere regionale, determinando le somme spettanti a ciascuna regione per i progetti approvati; Considerato che con decreti del 4 agosto 1989, 14 dicembre 1989, 15 gennaio 1990, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, n. 47 del 26 febbraio 1990 e n. 62 del 15 marzo 1990, sono stati approvati i progetti di carattere regionale e sono stati assegnati alle regioni interessate gli impianti di relativa competenza; Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, le regioni sono tenute a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione dei progetti approvati entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei progetti; Considerato che alcune regioni hanno fatto presente l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra anche a causa dell'avvenuto scioglimento dei consigli regionali in vista delle elezioni amministrative del 6-7 maggio 1990; Ritenuto che le ragioni addotte dalle ragioni appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, in presenza di avvenimenti quali lo scioglimento dei consigli regionali; Ritenuto che nella situazione cosi' delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facolta' di revoca dei finanziamenti gia' concessi; Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto; Decreta: Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556 le regioni provvederanno alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori novanta giorni dalle date scaturenti dai decreti indicati in premessa. Roma, 7 giugno 1990 Il Ministro: TOGNOLI