MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 7 giugno 1990 

  Proroga  alle regioni del termine per il perfezionamento degli atti
di concessione dei finanziamenti in materia di strutture turistiche e
ricettive.
(GU n.135 del 12-6-1990)

                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  4  novembre  1988,  n.  465,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;
  Considerato  che  ai sensi del comma 1 di tale articolo il Ministro
del turismo e  dello  spettacolo  approva,  con  proprio  decreto,  i
progetti  per  la  realizzazione  di  iniziative volte allo sviluppo,
razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di
strutture turistiche e ricettive di carattere regionale, determinando
le somme spettanti a ciascuna regione per i progetti approvati;
  Considerato che con decreti del 4 agosto 1989, 14 dicembre 1989, 15
gennaio 1990, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale  n.
285  del  6  dicembre 1989, n. 47 del 26 febbraio 1990 e n. 62 del 15
marzo 1990, sono stati approvati i progetti di carattere regionale  e
sono  stati  assegnati  alle  regioni  interessate  gli  impianti  di
relativa competenza;
  Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge
30 dicembre 1988, n. 556, le regioni sono tenute a stipulare gli atti
di  concessione  aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  dei progetti
approvati  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di approvazione
dei progetti;
  Considerato    che    alcune    regioni    hanno   fatto   presente
l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra  anche  a
causa  dell'avvenuto  scioglimento  dei  consigli  regionali in vista
delle elezioni amministrative del 6-7 maggio 1990;
  Ritenuto  che  le ragioni addotte dalle ragioni appaiono meritevoli
di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato  art.  2,
comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non appare sufficiente
al  perfezionamento  degli  atti  di  concessione,  in  presenza   di
avvenimenti quali lo scioglimento dei consigli regionali;
  Ritenuto  che  nella  situazione  cosi' delineatasi non esistono le
condizioni per esercitare legittimamente la facolta'  di  revoca  dei
finanziamenti gia' concessi;
  Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto;
                               Decreta:
  Per   gli   adempimenti   previsti   dall'art.   2,  comma  3,  del
decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni,
nella  legge  30  dicembre 1988, n. 556 le regioni provvederanno alla
segnalazione  delle  inadempienze  verificatesi,  decorsi   ulteriori
novanta   giorni  dalle  date  scaturenti  dai  decreti  indicati  in
premessa.
   Roma, 7 giugno 1990
                                                 Il Ministro: TOGNOLI